Laboratorio accreditato ISO/IEC 17025laboratorioaccreditato.orgAnalisi da laboratori partner accreditati ISO/IEC 17025

Reg. (CE) 1924/2006: indicazioni nutrizionali e sulla salute

Il Regolamento (CE) 1924/2006 stabilisce quando un alimento o un integratore può vantare un’indicazione nutrizionale, come «fonte di fibre», o sulla salute, come «la vitamina C contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario». Valgono solo i claim elencati o autorizzati, alle condizioni previste, e il contenuto dichiarato deve essere dimostrabile.

Ambito: a quali messaggi si applica

Il Regolamento (CE) 1924/2006 si applica a ogni messaggio volontario che affermi o suggerisca che un alimento ha particolari caratteristiche nutrizionali o effetti sulla salute. Non conta il supporto: etichetta, confezione, sito web, scheda prodotto su un marketplace, post sui social, materiale pubblicitario rivolto al consumatore finale.

Riguarda tutti gli alimenti, integratori compresi, e anche i marchi e le denominazioni commerciali che possono essere intesi come claim: un nome di prodotto come «Immuno-qualcosa» suggerisce un effetto sulla salute e deve essere accompagnato da un claim autorizzato corrispondente.

Il principio generale è semplice: un claim non deve essere falso, ambiguo o fuorviante, non deve incoraggiare un consumo eccessivo e non deve far credere che una dieta equilibrata non basti. Ma il cuore del regolamento è un altro: si possono usare solo le indicazioni elencate o autorizzate, e solo alle condizioni fissate.

Le tre famiglie di claim

TipoEsempioBase giuridicaCome diventa utilizzabile
Indicazione nutrizionale«fonte di fibre», «a basso contenuto di grassi», «senza zuccheri aggiunti»articolo 8 e allegatoelenco chiuso nell’allegato, con condizioni numeriche
Indicazione sulla salute funzionale«il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali»articolo 13elenco dell’Unione, adottato con il Reg. (UE) 432/2012 e aggiornato nel tempo
Riduzione di un rischio di malattia o sviluppo e salute dei bambini«gli steroli vegetali riducono il colesterolo nel sangue; il colesterolo elevato è un fattore di rischio di cardiopatia coronarica»articolo 14autorizzazione caso per caso dopo parere EFSA

Tutti i claim autorizzati, con la formulazione e le condizioni d’uso, sono consultabili nel registro dell’Unione delle indicazioni nutrizionali e sulla salute pubblicato dalla Commissione europea. La formulazione può essere adattata, purché il significato per il consumatore resti lo stesso: «aiuta» al posto di «contribuisce» è accettato, «potenzia» o «rinforza» di solito no.

Un caso particolare riguarda le sostanze vegetali: i claim sui botanicals sono da anni in attesa di valutazione a livello europeo e il loro uso transitorio è regolato dalle disposizioni nazionali, con cautele da verificare caso per caso.

Le condizioni delle indicazioni nutrizionali più usate

Le indicazioni nutrizionali hanno soglie precise, riportate nell’allegato del regolamento. Quelle più ricorrenti:

ClaimCondizione
Fonte di [vitamina/minerale]quantità significativa: almeno il 15% del valore di riferimento per 100 g, o il 7,5% per 100 mL nelle bevande, o per porzione se la confezione contiene una sola porzione
Ad alto contenuto di [vitamina/minerale]almeno il doppio della soglia «fonte di»
Fonte di fibrealmeno 3 g per 100 g o 1,5 g per 100 kcal
Ad alto contenuto di fibrealmeno 6 g per 100 g o 3 g per 100 kcal
Fonte di proteinealmeno il 12% del valore energetico apportato da proteine
Ad alto contenuto di proteinealmeno il 20% del valore energetico apportato da proteine
A basso contenuto di zuccherinon più di 5 g per 100 g (2,5 g per 100 mL)
Senza zuccherinon più di 0,5 g per 100 g o 100 mL
A basso contenuto di grassinon più di 3 g per 100 g (1,5 g per 100 mL)
Ridotto / lightriduzione di almeno il 30% rispetto a prodotti simili

Le soglie si verificano sul prodotto come venduto o, se previsto, come preparato secondo le istruzioni. Un biscotto che contiene 2,8 g di fibre per 100 g non può dichiararsi «fonte di fibre», anche se la ricetta teorica prometteva 3,2 g.

Cosa è vietato

Alcuni messaggi non sono ammessi in nessun caso:

  • attribuire a un alimento la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, a eccezione delle indicazioni di riduzione del rischio autorizzate ai sensi dell’articolo 14;
  • suggerire che non consumare l’alimento possa nuocere alla salute;
  • indicare la rapidità o l’entità della perdita di peso;
  • fare riferimento a raccomandazioni di singoli medici o professionisti sanitari, al di fuori dei casi previsti;
  • usare riferimenti generici a benefici per il benessere, come «fa bene all’intestino», senza affiancarli a un claim specifico autorizzato.

Quando si usa un claim sulla salute, l’etichetta deve inoltre riportare l’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano, la quantità dell’alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l’effetto e, se del caso, avvertenze per chi dovrebbe evitarlo. Le regole specifiche di etichettatura degli integratori sono nella scheda sul D.Lgs. 169/2004.

Il claim va dimostrato: il ruolo delle analisi

Ogni claim autorizzato ha una condizione d’uso legata alla quantità: il calcio deve essere presente almeno in quantità significativa, gli steroli vegetali in una dose giornaliera precisa, la fibra di avena in una quantità minima di beta-glucani. L’operatore deve poter dimostrare che il prodotto rispetta quella condizione, e la dimostrazione più solida è il dato analitico sul prodotto finito.

Un passaggio pratico spesso trascurato: la quantità dichiarata deve essere rispettata lungo tutta la vita commerciale, entro le tolleranze indicate dalle linee guida europee. Se una vitamina si degrada del 30% in diciotto mesi, una formula dosata al limite della soglia «fonte di» può perdere il diritto al claim prima della scadenza.

  1. Definire il claim desiderato e la condizione d’uso nel registro dell’Unione.
  2. Dimensionare la formula con un margine che tenga conto delle perdite.
  3. Analizzare il prodotto finito al rilascio, con la verifica di vitamine e minerali o del titolo dei principi attivi.
  4. Ripetere l’analisi su campioni conservati a fine shelf-life.
  5. Archiviare i Rapporti di Prova nel fascicolo del prodotto.

Le prove sono eseguite da laboratori partner accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025: prove accreditate ove incluse nel campo di accreditamento del laboratorio partner esecutore. La valutazione sulla correttezza del claim resta dell’operatore.

Esempio: dal claim al piano di controllo

Esempio: un integratore in compresse riporta «Con vitamina D e calcio, che contribuiscono al mantenimento di ossa normali». Per usare questi due claim il prodotto deve apportare, nella dose giornaliera indicata, almeno una quantità significativa di vitamina D e di calcio, cioè almeno il 15% dei rispettivi valori di riferimento.

Il piano di controllo minimo prevede il dosaggio di vitamina D e calcio sul primo lotto e su un lotto a fine vita, con tolleranze controllate rispetto ai valori in etichetta. Per un prodotto con estratti vegetali o minerali di origine naturale conviene aggiungere la ricerca dei metalli pesanti negli integratori, perché un claim corretto non compensa un contaminante oltre limite.

Gli stessi principi valgono per gli alimenti comuni: una barretta «ricca di proteine» richiede la determinazione di proteine e valore energetico, perché la soglia è espressa come percentuale dell’energia totale.

Errori frequenti e controlli

Le contestazioni più comuni riguardano claim riformulati in modo da cambiarne il significato, claim usati senza la quantità minima di nutriente, nomi commerciali che suggeriscono effetti terapeutici e messaggi pubblicitari online non allineati all’etichetta. Il controllo spetta alle autorità sanitarie nell’ambito dei controlli ufficiali disciplinati dal Reg. (UE) 2017/625, mentre la pubblicità ingannevole può essere sanzionata anche dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Un ultimo equivoco: i profili nutrizionali previsti dall’articolo 4, cioè le soglie di sale, zuccheri e grassi oltre le quali un alimento non potrebbe vantare claim, non sono mai stati adottati. Il loro mancato recepimento non autorizza però claim su qualunque prodotto: restano tutte le altre condizioni del regolamento. Una panoramica sui controlli per chi vende online è nella guida sulle analisi degli integratori in e-commerce.

Analisi correlate

Settori interessati

Approfondimenti normativi

Guide correlate

Fonti

Domande frequenti

Un integratore può dire che previene o cura una malattia?
No. Il regolamento vieta di attribuire agli alimenti, integratori compresi, proprietà di prevenzione, trattamento o guarigione delle malattie umane. L’unica eccezione sono le indicazioni di riduzione di un fattore di rischio autorizzate caso per caso ai sensi dell’articolo 14, che hanno una formulazione precisa e non parlano mai di cura.
Che differenza c’è tra indicazione nutrizionale e indicazione sulla salute?
L’indicazione nutrizionale descrive il contenuto, come «fonte di calcio» o «a basso contenuto di grassi», e deve rispettare soglie numeriche dell’allegato. L’indicazione sulla salute collega una sostanza a una funzione dell’organismo, come «il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali», e deve essere presente nel registro dell’Unione con le relative condizioni d’uso.
Posso modificare il testo di un claim autorizzato?
Sì, entro certi limiti. La formulazione può essere adattata purché il consumatore la intenda nello stesso modo del testo autorizzato. Sostituire «contribuisce a» con «aiuta a» è in genere accettato; usare verbi che promettono un effetto più forte, come «potenzia», «rafforza» o «protegge», cambia il significato e non è ammesso.
Servono analisi per usare un claim?
Il regolamento non impone un numero di analisi, ma chi usa il claim deve poter dimostrare che il prodotto rispetta le condizioni d’uso, per esempio la quantità significativa di una vitamina. Il modo più solido è analizzare il prodotto finito al rilascio e a fine shelf-life, confrontando i risultati con le tolleranze ammesse.

Ultimo aggiornamento: 2026-10-16