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Notifica degli integratori al Ministero della Salute

Cosa prevede l'articolo 10 del D.Lgs. 169/2004

La notifica è disciplinata dall'articolo 10 del D.Lgs. 169/2004, il decreto che ha recepito la direttiva 2002/46/CE sugli integratori. Il primo comma stabilisce che, all'atto della prima commercializzazione, l'impresa informa il Ministero della Salute trasmettendo un modello dell'etichetta utilizzata per il prodotto. Il testo vigente è consultabile su Normattiva.

In pratica la notifica si presenta per via telematica attraverso i servizi online del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero, che prevedono anche una procedura separata per le variazioni di integratori già notificati. Il soggetto che notifica è l'operatore che immette il prodotto sul mercato con il proprio nome: produttore, titolare del marchio o importatore.

La notifica riguarda l'etichetta, non il singolo lotto: un nuovo lotto della stessa formula con la stessa etichetta non richiede una nuova notifica. Cambiare formula, dose, nome o indicazioni in etichetta significa invece intervenire sulla notifica. Per un quadro complessivo del decreto vedi la scheda sul D.Lgs. 169/2004.

Prodotti da paesi terzi e prodotti già venduti nell'UE

Il decreto distingue tre situazioni, e la differenza ha effetti concreti sui tempi di lancio.

Origine del prodottoCosa prevede l'art. 10
Prodotto in Italia o in un altro Stato UENotifica all'atto della prima commercializzazione
Già commercializzato in un altro Stato membroNotifica con indicazione dell'autorità che ha ricevuto la prima notifica in quello Stato
Fabbricato in un paese terzoCommercializzazione ammessa decorsi novanta giorni dal ricevimento dell'etichetta, se il Ministero non solleva obiezioni

Il termine di novanta giorni per i prodotti extra-UE va inserito nel calendario di lancio: un importatore che pianifica l'arrivo della merce e la messa in vendita nella stessa settimana della notifica rischia di dover tenere il prodotto fermo in magazzino. Chi vende anche online non ha obblighi diversi: la guida su notifica e analisi per l'e-commerce affronta i punti specifici della vendita a distanza.

Dopo la notifica: cosa può fare il Ministero

La notifica non è un'autorizzazione né un giudizio di efficacia. Il Ministero esamina l'etichetta e ha strumenti precisi previsti dallo stesso articolo 10:

  • può chiedere documentazione a supporto della sicurezza d'uso del prodotto;
  • può prescrivere modifiche all'etichettatura;
  • se rileva un rischio per la salute, può vietare la commercializzazione.

I prodotti che superano la procedura vengono inclusi nel Registro degli integratori alimentari, che il Ministero pubblica e aggiorna periodicamente. Essere nel registro dimostra che la procedura è stata completata, non che il prodotto sia stato analizzato dall'amministrazione: la responsabilità della sicurezza e della correttezza dell'etichetta resta all'operatore, anche nei controlli ufficiali successivi.

La richiesta di documentazione è il momento in cui si vede la differenza tra un dossier preparato e uno improvvisato: avere già pronti dati analitici sulla formula evita settimane di ritardo.

Cosa preparare prima di notificare

Gli errori che bloccano o rallentano una notifica sono quasi sempre sull'etichetta o sugli ingredienti, raramente sulla procedura informatica. Una sequenza di verifica prima dell'invio:

  1. Ingredienti ammessi: vitamine e minerali nelle forme previste dalla normativa europea, piante incluse nell'elenco del decreto ministeriale del 10 agosto 2018 sui preparati vegetali, nessun ingrediente qualificabile come novel food non autorizzato.
  2. Quantità: apporti per dose giornaliera entro i livelli indicati dal Ministero per vitamine, minerali e altre sostanze.
  3. Etichetta conforme all'articolo 6 del decreto: dose giornaliera raccomandata, avvertenza a non eccedere la dose, avvertenze di tenere fuori dalla portata dei bambini e di non usare il prodotto come sostituto di una dieta variata.
  4. Indicazioni sulla salute: solo quelle autorizzate dal Reg. (CE) 1924/2006 e dai relativi elenchi, con le condizioni d'uso previste.
  5. Dati analitici: titolo dei costituenti dichiarati e controlli sui contaminanti del prodotto finito.
  6. Archivio: specifiche delle materie prime, certificati dei fornitori, Rapporti di Prova e scheda tecnica, pronti da trasmettere se il Ministero li chiede.

La direttiva di riferimento è consultabile su EUR-Lex, direttiva 2002/46/CE.

Quali analisi servono e a cosa rispondono

La legge non elenca analisi obbligatorie per notificare, ma l'articolo 8 del decreto chiede che i valori dichiarati in etichetta siano valori analitici medi del fabbricante e l'articolo 10 consente al Ministero di chiedere prove di sicurezza. Le analisi servono quindi a rispondere a domande precise.

Domanda del dossierAnalisi che risponde
Il prodotto contiene quanto dichiarato per dose?Titolo di vitamine, minerali e marker degli estratti
Il prodotto rispetta i tenori massimi di contaminanti?Piombo, cadmio, mercurio, IPA, alcaloidi pirrolizidinici, citrinina dove pertinenti
Il prodotto è igienicamente idoneo?Profilo microbiologico definito nel piano di autocontrollo
Il contenuto resta nei limiti fino alla scadenza?Prove di stabilità a tempi successivi

Il dettaglio di ciascun blocco è nelle guide sul titolo dei principi attivi e su sicurezza e contaminanti. Per chi preferisce un'unica richiesta, il pacchetto integratori per i controlli di prodotto raggruppa le prove più frequenti.

Esempio: un'azienda che importa da un paese terzo un integratore con estratto vegetale e zinco può usare i novanta giorni di attesa per completare titolo, metalli e microbiologia sul primo lotto, così da avere il dossier completo prima della messa in vendita.

Il ruolo del Rapporto di Prova

Il Rapporto di Prova documenta campione, metodi, risultati e unità di misura, e indica quali prove sono accreditate. Le analisi sono eseguite da laboratori partner accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025, con prove accreditate ove incluse nel campo di accreditamento del laboratorio partner esecutore.

Non si allega alla notifica come documento obbligatorio e non sostituisce alcun adempimento verso il Ministero; serve all'operatore per dimostrare, se richiesto, su quali dati poggiano etichetta e valutazione di sicurezza. Perché sia utile anche verso terzi, il campione deve essere identificato con nome commerciale, lotto e data di produzione coerenti con l'etichetta notificata. Quando un Rapporto di Prova è spendibile verso autorità e clienti è spiegato nella guida sul valore del Rapporto di Prova.

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Domande frequenti

Si può vendere un integratore prima che compaia nel Registro del Ministero?
Per i prodotti fabbricati in Italia o nell'UE l'art. 10 del D.Lgs. 169/2004 lega la notifica alla prima commercializzazione, quindi la vendita non dipende dalla pubblicazione nel registro. Per i prodotti fabbricati in paesi terzi la commercializzazione è ammessa solo decorsi novanta giorni dal ricevimento dell'etichetta, in assenza di obiezioni del Ministero.
Ogni nuovo lotto va notificato?
No. La notifica riguarda il modello di etichetta e quindi il prodotto, non il lotto. Una nuova notifica o una variazione serve quando cambiano formula, quantità per dose, denominazione o informazioni in etichetta. I lotti successivi vanno però gestiti nel piano di autocontrollo, con analisi periodiche coerenti con i valori dichiarati.
La notifica garantisce che l'integratore è sicuro ed efficace?
No. La notifica permette al Ministero di conoscere il prodotto e di intervenire con richieste di documentazione, modifiche all'etichetta o divieti, ma non è un'autorizzazione né una valutazione di efficacia. La responsabilità della sicurezza e della correttezza delle informazioni resta all'operatore che immette il prodotto sul mercato.
Le analisi vanno allegate alla notifica?
Il D.Lgs. 169/2004 chiede di trasmettere il modello di etichetta, non i Rapporti di Prova. Il Ministero però può chiedere documentazione sulla sicurezza d'uso e l'art. 8 presuppone valori dichiarati basati su analisi del fabbricante. Conviene quindi avere titolo, contaminanti e microbiologia già documentati prima di notificare.

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Revisione tecnica: Giulio Morelli (RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 · Contenuto a cura della redazione di laboratorioaccreditato.org