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Reg. (UE) 2017/625: i controlli ufficiali nella filiera agroalimentare

Il Regolamento (UE) 2017/625 disciplina i controlli ufficiali lungo tutta la filiera agroalimentare — alimenti, mangimi, salute e benessere animale, sanità delle piante. Definisce il quadro entro cui le autorità competenti verificano la conformità e prescrive l’uso di laboratori ufficiali accreditati.

Cosa stabilisce il Regolamento

Il Regolamento (UE) 2017/625 (in applicazione dal 14 dicembre 2019) riordina in un unico testo le regole sui controlli ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per verificare il rispetto della normativa su alimenti e mangimi, sulle norme in materia di salute e benessere degli animali e di sanità delle piante. Stabilisce come i controlli devono essere programmati, eseguiti e finanziati, in modo trasparente, proporzionato e basato sul rischio, e disciplina i campionamenti, le analisi e le prove condotte nell’ambito di tali controlli.

I laboratori ufficiali e l’accreditamento

Il Regolamento prevede che le analisi, le prove e le diagnosi svolte nell’ambito dei controlli ufficiali siano affidate a laboratori ufficiali designati dalle autorità competenti, i quali devono operare — e di norma essere accreditati — secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i metodi impiegati. È il collegamento diretto tra il controllo pubblico e la competenza tecnica del laboratorio: l’accreditamento delle prove è la garanzia richiesta dalla normativa europea affinché i risultati siano affidabili e riconoscibili.

Controllo ufficiale e autocontrollo: due piani

Il controllo ufficiale (autorità pubbliche, ad esempio ASL e NAS) è distinto dall’autocontrollo aziendale basato sull’HACCP, di cui resta responsabile l’operatore del settore alimentare. Le analisi che l’operatore commissiona per il proprio piano di autocontrollo sono eseguite da laboratori partner accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e risultano accreditate ove incluse nel campo di accreditamento del laboratorio partner esecutore; l’esito è documentato nel Rapporto di Prova. Anche in questo caso vale la distinzione: ACCREDIA accredita il laboratorio per la prova, mentre il regolamento disciplina il controllo pubblico e non “certifica” i singoli risultati.

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Fonti

Domande frequenti

Il Reg. (UE) 2017/625 riguarda anche l’autocontrollo aziendale?
No in senso stretto: il Regolamento disciplina i controlli ufficiali svolti dalle autorità pubbliche. L’autocontrollo HACCP resta un obbligo separato dell’operatore alimentare. Le analisi a supporto di entrambi, però, si eseguono presso laboratori accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i metodi applicati.
Le analisi dei controlli ufficiali devono essere accreditate?
Di regola sì: il Regolamento richiede che le prove dei controlli ufficiali siano eseguite da laboratori ufficiali che operano secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i relativi metodi. L’accreditamento riguarda la competenza del laboratorio per la specifica prova, documentata nel Rapporto di Prova.

Ultimo aggiornamento: 2026-09-12