MOCA: il Reg. (CE) 1935/2004 e la migrazione
Il Regolamento (CE) n. 1935/2004 è la norma quadro europea su tutti i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA): imballaggi, stoviglie, utensili, attrezzature e macchinari. Stabilisce che non devono cedere sostanze in quantità pericolose o alterare l’alimento, e impone etichettatura, tracciabilità e, dove previsto, dichiarazione di conformità. Ti riguarda se produci, importi, distribuisci o usi MOCA nella tua attività alimentare.
I requisiti generali (art. 3)
I MOCA devono essere prodotti secondo buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d’impiego normali o prevedibili, non trasferiscano componenti agli alimenti in quantità tali da costituire un pericolo per la salute, comportare una modifica inaccettabile della composizione o un deterioramento delle caratteristiche organolettiche. Le buone pratiche sono disciplinate dal Reg. (CE) 2023/2006, che impone un sistema di assicurazione e controllo della qualità e una documentazione adeguata lungo la filiera.
I materiali e le misure specifiche
L’Allegato I elenca 17 gruppi di materiali, tra cui plastica, carta e cartone, vetro, metalli e leghe, gomma, ceramica, legno, adesivi, inchiostri, materiali attivi e intelligenti. Per alcuni esistono misure specifiche europee: per esempio il Reg. (UE) 10/2011 per le materie plastiche, il Reg. (UE) 2022/1616 per la plastica riciclata, la Dir. 84/500/CEE per la ceramica. Per gli altri materiali in Italia restano applicabili le norme nazionali, come il D.M. 21 marzo 1973, che disciplina tra l’altro carta, gomma, vetro e acciaio inossidabile.
Etichettatura, tracciabilità e dichiarazione di conformità
I MOCA non ancora a contatto con alimenti devono riportare la dicitura “per alimenti”, un’indicazione specifica d’impiego o il simbolo con bicchiere e forchetta (art. 15), oltre alle eventuali istruzioni d’uso. La tracciabilità (art. 17) richiede di identificare fornitori e clienti. Dove le misure specifiche lo prevedono, ogni fornitura deve essere accompagnata da una dichiarazione scritta di conformità (art. 16), sostenuta da una documentazione tecnica che comprende anche i risultati delle prove di migrazione o le giustificazioni equivalenti.
Le prove di migrazione
La verifica analitica si basa su prove che simulano il contatto reale con simulanti alimentari, in condizioni di tempo e temperatura rappresentative dell’uso previsto. La migrazione globale misura la quantità totale di sostanze cedute; la migrazione specifica misura singole sostanze con limiti propri (per esempio monomeri, additivi, metalli come piombo e cadmio dalla ceramica o cromo e nichel dall’acciaio). Il tipo di prova, i simulanti e le condizioni dipendono dal materiale e dalla misura specifica applicabile.
Gli obblighi in Italia: D.Lgs. 29/2017
Il D.Lgs. 10 febbraio 2017, n. 29 disciplina le sanzioni per le violazioni del Reg. (CE) 1935/2004 e delle misure collegate e prevede che gli stabilimenti che producono, trasformano o distribuiscono MOCA comunichino la propria attività all’autorità sanitaria territoriale. Le sanzioni riguardano, tra l’altro, l’immissione sul mercato di MOCA non conformi, la mancanza di etichettatura, tracciabilità o dichiarazione di conformità e la mancata applicazione delle buone pratiche di fabbricazione.
Cosa fare se una prova non è conforme
Un MOCA che non rispetta i limiti di migrazione non può essere immesso sul mercato per l’uso previsto. Si può valutare un uso più limitato (per esempio solo per alimenti secchi o per tempi e temperature inferiori), da riportare nella dichiarazione e nelle istruzioni, oppure intervenire su formulazione, fornitori o processo e ripetere le prove. Se il prodotto è già in commercio, valuta con il consulente le misure di ritiro e la comunicazione all’autorità. Le analisi offerte sono eseguite da laboratori partner accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025, con prove accreditate ove incluse nel campo di accreditamento del laboratorio partner esecutore.
Questa pagina e la pagina sulla plastica
Il Reg. (CE) 1935/2004 è la cornice valida per tutti i materiali. Per gli oggetti in plastica, i limiti, i simulanti e le condizioni di prova sono dettagliati dal Reg. (UE) 10/2011, spiegato nella pagina dedicata.
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Fonti
Domande frequenti
- Qual è la differenza tra migrazione globale e specifica?
- La migrazione globale misura la quantità totale di sostanze cedute dal materiale; la migrazione specifica misura singole sostanze con un proprio limite. Sono prove complementari e la loro necessità dipende dal materiale e dalla normativa specifica.
- A cosa serve la dichiarazione di conformità MOCA?
- È il documento con cui il fornitore attesta che il materiale rispetta il Reg. (CE) 1935/2004 e le misure specifiche applicabili, indicando gli usi consentiti. È obbligatoria dove prevista dalle misure specifiche e va supportata da documentazione tecnica.
- Un ristorante deve fare prove di migrazione sulle stoviglie?
- Di norma no: l’utilizzatore deve acquistare MOCA idonei, conservarne la documentazione (etichetta, dichiarazione di conformità) e usarli secondo le istruzioni. Le prove sono a carico di produttori e importatori.
Ultimo aggiornamento: 2026-10-14