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Reg. (UE) 10/2011: materiali plastici a contatto con alimenti

Il Regolamento (UE) n. 10/2011 è la misura specifica che disciplina i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti. Definisce la lista delle sostanze ammesse, i limiti di migrazione e le prove necessarie a dimostrare la conformità.

Cosa prevede la normativa

Il Reg. (UE) 10/2011, adottato nel quadro del Reg. (CE) 1935/2004, stabilisce i requisiti per i materiali e oggetti di plastica a contatto con gli alimenti. Prevede una lista positiva delle sostanze autorizzate, i limiti di migrazione specifica (SML) per le singole sostanze e un limite di migrazione globale (OML) di 10 mg di costituenti per dm² di superficie a contatto con l’alimento. Definisce inoltre i simulanti alimentari e le condizioni di prova da impiegare.

A chi si applica

Le disposizioni interessano i produttori e i trasformatori di imballaggi e oggetti in plastica destinati al contatto con gli alimenti, nonché gli operatori della filiera alimentare che li impiegano. Lungo la catena, ogni operatore deve poter dimostrare la conformità del materiale tramite la documentazione e, ove necessario, le prove di migrazione.

Come ci si adegua

L’adeguamento si fonda sulla dichiarazione di conformità supportata da prove di migrazione globale e specifica, condotte con i simulanti e nelle condizioni di tempo e temperatura previste dal regolamento per l’uso dichiarato. Le nostre analisi di migrazione sono eseguite da laboratori partner accreditati ISO/IEC 17025 e accreditate ove incluse nel campo di accreditamento del laboratorio partner esecutore, con esito riportato nel Rapporto di Prova.

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Settori interessati

Approfondimenti normativi

Fonti

Domande frequenti

Qual è il limite di migrazione globale per la plastica?
Il Reg. (UE) 10/2011 fissa un limite di migrazione globale (OML) pari a 10 mg di costituenti ceduti per dm² di superficie a contatto con l’alimento.
Che differenza c’è tra migrazione globale e specifica?
La migrazione globale misura la quantità totale di sostanze cedute all’alimento; la migrazione specifica riguarda invece il rilascio di singole sostanze, ciascuna con il proprio limite (SML) indicato dal regolamento.

Ultimo aggiornamento: 2026-06-23