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Produttori di imballaggi e MOCA

Chi produce o trasforma imballaggi e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) deve poter dimostrare, con prove documentate, che il materiale non cede sostanze oltre i limiti. Qui trovi quali test servono per plastica, carta, metalli e ceramica, come si scelgono simulanti e condizioni di prova e cosa deve contenere la dichiarazione di conformità.

Il Reg. (CE) 1935/2004 stabilisce che i MOCA non devono cedere agli alimenti componenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute o modificarne in modo inaccettabile composizione e caratteristiche sensoriali. Il Reg. (CE) 2023/2006 impone le buone pratiche di fabbricazione, e per le materie plastiche il Reg. (UE) 10/2011 fissa elenco delle sostanze autorizzate, limiti di migrazione e contenuto della dichiarazione di conformità. In Italia il D.Lgs. 29/2017 disciplina le sanzioni e prevede la comunicazione degli stabilimenti all’autorità sanitaria.

Rispetto agli operatori alimentari, il produttore MOCA non analizza un alimento ma un materiale, simulando il contatto con l’alimento nelle condizioni d’uso più severe previste. La scelta delle condizioni di prova è quindi decisiva quanto il risultato: un test eseguito in condizioni non rappresentative non supporta la dichiarazione di conformità.

Migrazione globale e specifica: come si imposta la prova

La migrazione globale misura la quantità totale di sostanze cedute, con un limite di 10 mg/dm² di superficie di contatto (o 60 mg/kg per gli oggetti destinati ai lattanti e alla prima infanzia, secondo i casi previsti). La migrazione specifica quantifica singole sostanze con limiti propri, come monomeri, additivi o metalli. I simulanti sono definiti dal regolamento in base al tipo di alimento (acquoso, acido, alcolico, grasso, secco), e tempo e temperatura di contatto devono rappresentare l’uso peggiore previsto: ad esempio, conservazione prolungata a temperatura ambiente, riempimento a caldo o uso in forno. Per gli oggetti a uso ripetuto la prova si esegue su più contatti successivi.

Carta, metalli, ceramica e materiali non armonizzati

Per molti materiali non esiste un regolamento europeo specifico: in Italia il riferimento è il D.M. 21 marzo 1973 e i suoi aggiornamenti, che disciplinano tra l’altro carta e cartone, acciaio inossidabile, gomma e vetro. Per la ceramica valgono limiti di cessione di piombo e cadmio di derivazione europea. La plastica riciclata è oggetto del Reg. (UE) 2022/1616, mentre il bisfenolo A è stato vietato nei MOCA dal Reg. (UE) 2024/3190, con periodi transitori: verifica quali sostanze controllare in funzione della formulazione e dei fornitori.

Dichiarazione di conformità e documentazione di supporto

La dichiarazione di conformità deve accompagnare il MOCA lungo la filiera fino all’utilizzatore alimentare e, per la plastica, contenere le informazioni previste dall’Allegato IV del Reg. (UE) 10/2011, comprese le condizioni d’uso per cui è valida. Va sostenuta da una documentazione di supporto che includa i Rapporti di Prova, le informazioni dei fornitori sulle sostanze e le valutazioni sulle sostanze non intenzionalmente aggiunte. Va aggiornata quando cambiano formulazione, fornitori di materie prime o processo produttivo.

Errori comuni nelle verifiche

I problemi più frequenti sono condizioni di prova meno severe dell’uso dichiarato (ad esempio un test a 40 °C per un contenitore che va in microonde), dichiarazioni generiche senza simulanti né limiti di impiego, Rapporti di Prova riferiti a un prodotto o a un fornitore diverso, assenza di prove di migrazione specifica per le sostanze soggette a limite presenti nella formulazione. Le prove sono eseguite da laboratori partner accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025, con metodi della serie UNI EN 1186 per la migrazione globale ove applicabili: prove accreditate ove incluse nel campo di accreditamento del laboratorio partner esecutore.

Rischi e obblighi principali

  • Superamento del limite di migrazione globale
  • Cessione di sostanze soggette a limiti di migrazione specifica
  • Condizioni di prova non rappresentative dell’uso reale
  • Dichiarazione di conformità incompleta o non aggiornata
  • Sostanze non intenzionalmente aggiunte non valutate

Analisi consigliate

Riferimenti normativi

Reg. (CE) 1935/2004 · Reg. (CE) 2023/2006 · Reg. (UE) 10/2011 · D.M. 21/3/1973 · D.Lgs. 29/2017

Approfondisci nella sezione normative oppure consulta tutte le analisi disponibili.

Domande frequenti

Quali prove servono per la dichiarazione di conformità di un imballaggio in plastica?
Di norma la migrazione globale e la migrazione specifica delle sostanze con limite presenti nella formulazione, eseguite con i simulanti e le condizioni di tempo e temperatura corrispondenti all’uso previsto.
Ogni quanto vanno ripetute le prove di migrazione?
Non c’è una scadenza fissa: vanno ripetute quando cambiano formulazione, fornitori di materie prime, processo o condizioni d’uso dichiarate. Molte aziende prevedono anche verifiche periodiche a campione sulla produzione.
Chi deve fornire la dichiarazione di conformità?
Ogni operatore della filiera MOCA che immette sul mercato il materiale o l’oggetto, fino all’utilizzatore alimentare, che la conserva come parte della propria documentazione.

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