MOCA: supporto analitico alla dichiarazione di conformità
Il servizio accompagna produttori, trasformatori e importatori di articoli in plastica nella raccolta delle evidenze analitiche per la dichiarazione di conformità prevista dal Reg. (CE) 1935/2004 e dal Reg. (UE) 10/2011. A partire dalla documentazione dei fornitori e dall’uso previsto si individuano simulanti, condizioni e sostanze da verificare, poi il laboratorio partner esegue migrazione globale e migrazioni specifiche pertinenti. I risultati, nel Rapporto di Prova, costituiscono la documentazione di supporto che firmerai tu come operatore responsabile.
Cos’è la dichiarazione di conformità e chi la firma
La dichiarazione di conformità è il documento scritto con cui l’operatore attesta che un materiale o oggetto in plastica rispetta le norme applicabili. È richiesta in tutte le fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, dalla produzione della resina fino all’articolo finito, e il suo contenuto è definito dall’allegato IV del Reg. (UE) 10/2011: identità dell’operatore e del materiale, sostanze soggette a restrizioni, tipi di alimento, tempi e temperature di contatto, rapporto superficie/volume. La firma è dell’operatore, non del laboratorio. In Italia il D.Lgs. 29/2017 stabilisce le sanzioni per le violazioni.
Cosa comprende il supporto analitico
Il percorso parte dall’esame delle dichiarazioni dei fornitori di resine, masterbatch e additivi e dalla descrizione dell’uso previsto. Su questa base si definiscono i simulanti e le condizioni di prova, si individuano le sostanze con limite di migrazione specifica effettivamente presenti, inclusi i metalli dell’allegato II, e si pianificano le prove di migrazione globale e specifica. Il laboratorio partner esegue le analisi e il Rapporto di Prova raccoglie tutti i risultati in modo coerente con la dichiarazione da redigere.
Documenti e campioni da preparare
Prepara le dichiarazioni di conformità dei fornitori a monte, la scheda tecnica del materiale, la descrizione del processo e dell’articolo, l’elenco degli alimenti di destinazione con temperatura e tempo massimi di contatto e l’indicazione di uso singolo o ripetuto. Servono inoltre campioni dell’articolo finito in quantità sufficiente per tutte le prove previste. Una documentazione completa riduce il numero di determinazioni e i tempi.
Errori frequenti da evitare
Gli errori più comuni sono provare il granulo invece dell’articolo finito, scegliere simulanti o temperature meno severe dell’uso reale, ignorare le tre esposizioni previste per gli articoli a uso ripetuto, dichiarare un uso a caldo non coperto dalle prove e non aggiornare la dichiarazione dopo un cambio di fornitore o di formulazione. Il Reg. (UE) 10/2011 richiede infatti di rinnovare la dichiarazione quando modifiche sostanziali della composizione o della produzione possono alterare la migrazione.
Come usare il Rapporto di Prova
Il Rapporto di Prova fa parte della documentazione di supporto che devi conservare e mettere a disposizione delle autorità competenti su richiesta. Nella dichiarazione di conformità riporta solo gli usi effettivamente coperti dalle prove, ad esempio la temperatura massima verificata. Le prove sono accreditate ove incluse nel campo di accreditamento del laboratorio partner esecutore.
Domande frequenti
- Il laboratorio rilascia la dichiarazione di conformità?
- No. La dichiarazione è redatta e firmata dall’operatore responsabile; il laboratorio partner fornisce le evidenze analitiche, riportate nel Rapporto di Prova, su cui la dichiarazione si basa.
- Quali prove sono in genere previste per la plastica?
- La migrazione globale e le migrazioni specifiche delle sostanze con limite presenti nel materiale, individuate dalla composizione e dalle dichiarazioni dei fornitori secondo il Reg. (UE) 10/2011.
- Ogni quanto va aggiornata la dichiarazione di conformità?
- Quando cambiano composizione, processo o fornitori in modo da poter alterare la migrazione, e quando cambiano le norme applicabili. Molte aziende la riesaminano comunque a intervalli programmati.