D.Lgs. 18/2023 — Acque destinate al consumo umano
Il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 è la norma italiana sulle acque destinate al consumo umano: recepisce la Direttiva (UE) 2020/2184, fissa i valori di parametro dell’Allegato I e introduce la valutazione del rischio dalla captazione al rubinetto. Riguarda gestori idrici, imprese alimentari, strutture con impianti interni rilevanti e chi usa un pozzo. È stato integrato dal correttivo D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 102, in vigore dal 19 luglio 2025.
A chi si applica
Il decreto si applica alle acque destinate al consumo umano fornite da rete di distribuzione, cisterne, bottiglie o contenitori (escluse le acque minerali naturali e medicinali, che hanno norme proprie) e alle acque utilizzate nelle imprese alimentari per la produzione o la commercializzazione di alimenti. Gli obblighi ricadono sul gestore idrico fino al punto di consegna e sul “gestore idrico della distribuzione interna” (proprietario, condominio, titolare della struttura) per l’impianto a valle del contatore. Chi si approvvigiona da un pozzo per un’attività aperta al pubblico o alimentare rientra pienamente nel campo; per l’uso domestico privato il controllo resta comunque fortemente raccomandato.
L’approccio basato sul rischio
La novità principale rispetto al vecchio D.Lgs. 31/2001 è la valutazione e gestione del rischio su tre livelli: aree di alimentazione dei punti di captazione, sistema di fornitura (captazione, trattamento, stoccaggio, distribuzione) tramite i Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA), e sistemi di distribuzione domestici. I PSA sono approvati dal Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA) dell’Istituto Superiore di Sanità. Per i sistemi interni il decreto pone l’attenzione sugli edifici prioritari (strutture sanitarie e socio-assistenziali, scuole, strutture ricettive, carceri, impianti sportivi e simili), dove vanno gestiti in particolare i rischi da Legionella e piombo.
I parametri dell’Allegato I
L’Allegato I divide i parametri in gruppi. Microbiologici: Escherichia coli ed enterococchi intestinali, con valore 0 UFC/100 mL. Chimici, tra cui arsenico 10 µg/L, piombo 10 µg/L (5 µg/L dal 12 gennaio 2036), nitrati 50 mg/L, nitriti 0,50 mg/L, fluoruro 1,5 mg/L, bromato 10 µg/L, bisfenolo A 2,5 µg/L, uranio 30 µg/L, acidi aloacetici 60 µg/L e i PFAS (somma di PFAS 0,10 µg/L dal 12 gennaio 2026; con il D.Lgs. 102/2025 il parametro “PFAS totale” è stato eliminato ed è stata aggiunta la somma di 4 PFAS, 0,02 µg/L, dal 13 luglio 2026). Indicatori, come coliformi totali, conta delle colonie a 22 °C, pH (6,5–9,5), conducibilità (2.500 µS/cm a 20 °C), torbidità, ferro, manganese, ammonio. Un gruppo specifico riguarda i sistemi di distribuzione domestici: Legionella (1.000 UFC/L) e piombo.
Cosa cambia con il correttivo D.Lgs. 102/2025
Il D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 102, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 luglio 2025 e in vigore dal 19 luglio 2025, introduce disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18/2023, intervenendo su aspetti applicativi della disciplina. Prima di impostare un piano di controllo verifica sempre il testo coordinato vigente su Normattiva: i valori da usare per l’interpretazione sono quelli in vigore alla data del prelievo, e il Rapporto di Prova dovrebbe indicare il riferimento normativo applicato.
Quali analisi servono in pratica
Per un’impresa alimentare allacciata all’acquedotto bastano di norma controlli periodici al punto d’uso (microbiologici di base, pH, conducibilità, eventualmente metalli se l’impianto interno è datato), con frequenza definita nel piano di autocontrollo. Per un pozzo serve un profilo più ampio: microbiologia, nitrati e nitriti, metalli (arsenico, ferro, manganese), durezza, ammonio e, nelle aree a rischio, PFAS o solventi clorurati. Per gli edifici prioritari, la ricerca di Legionella e del piombo va calibrata sulla valutazione del rischio dell’impianto interno. Le frequenze minime per i gestori sono fissate dall’Allegato II in funzione dei volumi distribuiti.
Se un valore supera il limite
Il superamento di un valore di parametro non è automaticamente un pericolo immediato, ma richiede di indagarne la causa: ripetere il prelievo con modalità corrette, verificare se il problema è nella rete pubblica o nell’impianto interno, informare il gestore o l’ASL quando si tratta di acqua fornita a terzi. Le azioni tipiche vanno dalla disinfezione e dal lavaggio delle tubazioni alla sostituzione di tratti in piombo, fino all’installazione di trattamenti adeguati. In caso di rischio per la salute l’autorità sanitaria può limitare o vietare l’uso dell’acqua. Il decreto prevede inoltre sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi.
Come si differenzia dalle altre norme sull’acqua
Il D.Lgs. 18/2023 riguarda l’acqua da bere e per uso alimentare. Le acque di piscina seguono l’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, le acque di balneazione il D.Lgs. 116/2008, gli scarichi la Parte Terza del D.Lgs. 152/2006. Le analisi offerte sono eseguite da laboratori partner accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025, con prove accreditate ove incluse nel campo di accreditamento del laboratorio partner esecutore; un profilo “allineato al D.Lgs. 18/2023” indica i parametri scelti, non una garanzia di conformità del campione.
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Settori interessati
Approfondimenti normativi
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Fonti
Domande frequenti
- Il D.Lgs. 18/2023 vale anche per il mio pozzo privato?
- Se l’acqua è usata in un’attività alimentare o fornita a terzi, sì. Per un uso esclusivamente domestico gli obblighi formali sono più limitati, ma i valori dell’Allegato I restano il riferimento per capire se l’acqua è idonea al consumo.
- Da quando valgono i limiti sui PFAS?
- La somma di PFAS (0,10 µg/L) si applica dal 12 gennaio 2026. Il D.Lgs. 102/2025 ha eliminato il parametro PFAS totali (0,50 µg/L) e aggiunto la somma di 4 PFAS (0,02 µg/L), applicabile dal 13 luglio 2026.
- Chi è responsabile dell’acqua dopo il contatore?
- Il gestore della distribuzione interna, cioè il proprietario o il titolare dell’edificio o della struttura. Il gestore idrico risponde fino al punto di consegna; problemi come piombo o Legionella originati dall’impianto interno sono in capo a chi lo gestisce.
- Che differenza c’è con il vecchio D.Lgs. 31/2001?
- Il D.Lgs. 31/2001 è stato abrogato e sostituito. Il nuovo decreto aggiunge parametri (PFAS, bisfenolo A, acidi aloacetici, uranio), introduce la gestione del rischio lungo la filiera e porta Legionella e piombo nella gestione degli impianti interni.
Ultimo aggiornamento: 2026-10-14