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D.Lgs 31/2001: la storica norma sulle acque potabili (abrogata)

Il D.Lgs. 31/2001 ha regolato la qualità dell’acqua potabile in Italia per oltre vent’anni, recependo la Direttiva 98/83/CE. È stato abrogato dal D.Lgs. 18/2023, oggi vigente. Conoscerlo serve a chi deve leggere vecchi referti, capitolati o autorizzazioni che lo citano e a capire quali valori sono cambiati.

Che cos’era il D.Lgs. 31/2001

Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 ha recepito la Direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Si applicava all’acqua fornita dalla rete, da cisterne, in bottiglie o contenitori e all’acqua usata nelle imprese alimentari; ne erano escluse le acque minerali naturali e le acque medicinali, regolate da norme proprie.

Il decreto è stato modificato pochi mesi dopo dal D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27 e i suoi valori di parametro sono diventati pienamente obbligatori dal 25 dicembre 2003. Nel tempo sono stati aggiornati gli allegati sul monitoraggio con il decreto del Ministero della Salute 14 giugno 2017, che ha recepito la Direttiva (UE) 2015/1787, mentre i controlli sulle sostanze radioattive sono stati disciplinati a parte dal D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 28.

Il suo principio era semplice: l’acqua doveva essere salubre e pulita, cioè non contenere microrganismi, parassiti o sostanze in quantità o concentrazioni pericolose per la salute, e rispettare i valori dell’Allegato I nel punto in cui esce dal rubinetto normalmente utilizzato.

Come era organizzato: parametri e controlli

L’Allegato I divideva i parametri in tre parti, una struttura che il decreto successivo ha in gran parte conservato:

  • Parte A, parametri microbiologici: Escherichia coli ed enterococchi, con valore 0 in 100 mL;
  • Parte B, parametri chimici: tra gli altri arsenico, piombo, nitrati, nitriti, fluoruro, trialometani, solventi clorurati, antiparassitari;
  • Parte C, parametri indicatori: coliformi, conta a 22 °C, Clostridium perfringens, pH, conducibilità, torbidità, ferro, manganese, ammonio, cloruri, solfati e altri.

I controlli erano di due tipi. I controlli interni spettavano al gestore del servizio idrico, che li eseguiva o li affidava a un laboratorio; i controlli esterni spettavano all’ASL, che campionava nei punti della rete. Le frequenze dipendevano dal volume d’acqua distribuito, secondo l’Allegato II.

Mancava invece quasi del tutto l’attenzione agli impianti interni degli edifici e alla prevenzione lungo la filiera: il controllo era essenzialmente un confronto a valle tra esito analitico e valore di parametro.

Le deroghe e il caso dell’arsenico

Il D.Lgs. 31/2001 consentiva alle Regioni di chiedere deroghe temporanee ai valori di parametro chimici, purché non vi fosse un rischio per la salute e non esistessero alternative ragionevoli per l’approvvigionamento. Le deroghe erano concesse per periodi limitati e accompagnate da piani di rientro.

Il caso più noto riguarda l’arsenico. Con l’abbassamento del valore a 10 µg/L, numerosi comuni del Lazio, della Toscana, del Trentino, della Lombardia e di altre regioni, serviti da falde con arsenico di origine naturale, hanno ottenuto per anni deroghe con valori più alti. Alla scadenza dei periodi consentiti, la Commissione europea non ha autorizzato ulteriori proroghe ai livelli richiesti e in molte aree sono stati necessari impianti di trattamento o il cambio della fonte di approvvigionamento.

Per chi oggi gestisce un pozzo in quelle zone il tema è ancora attuale: l’arsenico resta a 10 µg/L anche nel D.Lgs. 18/2023 e va verificato con l’analisi dei metalli pesanti nell’acqua. Il quadro aggiornato è nella guida su arsenico nell’acqua di pozzo.

Confronto con il D.Lgs. 18/2023: cosa è cambiato

Il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, in vigore dal 21 marzo 2023, ha abrogato il D.Lgs. 31/2001 e recepito la Direttiva (UE) 2020/2184. La tabella riassume le differenze che più spesso emergono quando si confrontano referti vecchi e nuovi.

TemaD.Lgs. 31/2001D.Lgs. 18/2023 (testo vigente)
Logicacontrollo di conformità al rubinettovalutazione e gestione del rischio dalla captazione al rubinetto
Impianti interni degli edificiquasi non disciplinativalutazione del rischio per gli edifici prioritari, Legionella e piombo
Piombo10 µg/L10 µg/L, che scende a 5 µg/L dal 12 gennaio 2036
Cromo50 µg/Lridotto a 25 µg/L, con periodo transitorio
Antimonio5,0 µg/L10 µg/L
Boro1,0 mg/L1,5 mg/L
Selenio10 µg/L20 µg/L
Nuovi parametriassentiPFAS, bisfenolo A, clorato, clorito, acidi aloacetici, microcistina-LR, uranio
PFASnon previstisomma di PFAS 0,10 µg/L e somma di 4 PFAS (PFOA, PFNA, PFHxS, PFOS) 0,02 µg/L dal 13 luglio 2026
Durezzavalori consigliati 15–50 °Fnessun valore di parametro; minimo consigliato 15 °F solo per acque addolcite o dissalate

Alcuni valori sono rimasti invariati, come arsenico 10 µg/L, nitrati 50 mg/L, trialometani totali 30 µg/L (valore italiano più severo di quello europeo) e microbiologici a zero. Per i PFAS va ricordato che il parametro «PFAS totali» introdotto inizialmente è stato eliminato dal correttivo D.Lgs. 102/2025. Il quadro completo dei valori vigenti è nella scheda sul D.Lgs. 18/2023.

Come leggere oggi un documento che cita il D.Lgs. 31/2001

Il riferimento al decreto abrogato compare ancora in molti documenti: vecchi Rapporti di Prova, capitolati d’appalto, piani HACCP non aggiornati, regolamenti condominiali, autorizzazioni sanitarie. Non tutti richiedono lo stesso intervento.

  1. Rapporto di Prova emesso prima del 21 marzo 2023: è corretto che citi il D.Lgs. 31/2001, che era la norma vigente al momento del prelievo. Resta valido come documento storico.
  2. Rapporto di Prova emesso dopo il 21 marzo 2023 con giudizio secondo il D.Lgs. 31/2001: il riferimento è superato. Il risultato analitico resta utilizzabile, ma il confronto va rifatto con i valori vigenti.
  3. Piano HACCP o di autocontrollo: va aggiornato il riferimento normativo e verificato che i parametri scelti siano coerenti con il D.Lgs. 18/2023, in particolare per i nuovi parametri pertinenti all’attività.
  4. Capitolati e contratti: se richiedono analisi «secondo il D.Lgs. 31/2001», conviene concordare con il committente la sostituzione con il riferimento vigente.

Esempio: un ristorante conserva nel piano HACCP un referto del 2021 che giudica «conforme al D.Lgs. 31/2001» l’acqua del pozzo aziendale. Il referto documenta correttamente la situazione di allora, ma non copre parametri come i PFAS, oggi rilevanti nelle aree interessate, né sostituisce i controlli periodici successivi.

Errori comuni nel passaggio tra le due norme

  • Usare la durezza come parametro di conformità. L’intervallo 15–50 °F era un valore consigliato del D.Lgs. 31/2001; nel decreto vigente la durezza non ha un valore di parametro, salvo un minimo consigliato di 15 °F per le acque addolcite o dissalate. Un’acqua a 55 °F non è «non potabile» per questo motivo.
  • Pensare che i limiti siano tutti più severi. Antimonio, boro e selenio hanno valori più alti nel decreto vigente, allineati alle conoscenze tossicologiche aggiornate.
  • Considerare chiuso il tema piombo. Il valore è ancora 10 µg/L, ma scenderà a 5 µg/L e il decreto vigente chiede attenzione specifica agli impianti interni degli edifici.
  • Applicare la norma sull’acqua potabile alle piscine. Le acque di piscina seguono l’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, non la normativa sulle acque destinate al consumo umano.

La lettura dei singoli parametri, con i valori attuali e il loro significato, è spiegata nella guida su come leggere i parametri dell’acqua potabile.

Quali analisi fare oggi

Per verificare un’acqua rispetto al quadro vigente si parte dall’uso: per l’acqua di rete di un’abitazione può bastare l’analisi dell’acqua potabile di base; per un’impresa alimentare o un pozzo è più adatto il profilo di analisi dell’acqua secondo i parametri del D.Lgs. 18/2023, integrato da parametri specifici come PFAS o solventi clorurati nelle aree a rischio.

Le prove sono eseguite da laboratori partner accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025: prove accreditate ove incluse nel campo di accreditamento del laboratorio partner esecutore. Il Rapporto di Prova indica i metodi, i risultati e il riferimento normativo usato per il confronto; un profilo allineato al D.Lgs. 18/2023 indica i parametri scelti, non una garanzia di conformità del singolo campione.

Analisi correlate

Settori interessati

Approfondimenti normativi

Guide correlate

Fonti

Domande frequenti

Il D.Lgs. 31/2001 è ancora in vigore?
No. È stato abrogato dal D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, in vigore dal 21 marzo 2023, che recepisce la Direttiva (UE) 2020/2184 ed è stato poi integrato dal correttivo D.Lgs. 102/2025. Il D.Lgs. 31/2001 resta il riferimento corretto solo per documenti e analisi relativi a prelievi precedenti a quella data.
Devo rifare le analisi se il mio referto cita il D.Lgs. 31/2001?
Non per il solo motivo del riferimento. Un referto emesso quando il decreto era vigente resta valido come fotografia di quel momento. I controlli successivi, però, vanno impostati sui parametri del D.Lgs. 18/2023, che include sostanze nuove come i PFAS, e la frequenza va decisa nel piano di autocontrollo o in base all’uso dell’acqua.
L’intervallo di durezza 15–50 °F è ancora un limite?
No. Era un valore consigliato del D.Lgs. 31/2001, abrogato. Nel D.Lgs. 18/2023 la durezza non ha un valore di parametro, salvo un minimo consigliato di 15 °F per le acque addolcite o dissalate in uscita dagli impianti: un valore fuori dalla vecchia fascia può suggerire un trattamento per ragioni tecniche, come le incrostazioni, ma non rende l’acqua non potabile.
Quali parametri mancavano nel D.Lgs. 31/2001?
Tra i parametri chimici mancavano PFAS, bisfenolo A, clorato, clorito, acidi aloacetici, microcistina-LR e uranio, introdotti con la Direttiva (UE) 2020/2184 e il D.Lgs. 18/2023. Mancava inoltre la valutazione del rischio negli impianti interni degli edifici prioritari, con particolare attenzione a Legionella e piombo.

Ultimo aggiornamento: 2026-10-16