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PFAS nell'acqua potabile: i nuovi limiti dal 2026

I due parametri in vigore nel 2026

Il D.Lgs. 18/2023, che ha recepito la Direttiva (UE) 2020/2184, ha portato per la prima volta i PFAS tra i parametri obbligatori dell’acqua destinata al consumo umano. Il quadro attuale, dopo le modifiche intervenute nel 2025, si riassume in due valori di parametro.

ParametroValore di parametroEquivalenteDa quando si applica
Somma di PFAS0,10 µg/L100 ng/Lgennaio 2026
Somma di 4 PFAS (PFOA, PFNA, PFHxS, PFOS)0,02 µg/L20 ng/L13 luglio 2026

La «somma di PFAS» riguarda un elenco definito di sostanze ritenute preoccupanti per l’acqua potabile, riportato negli allegati del decreto. La «somma di 4 PFAS» si concentra invece sui quattro composti per cui le valutazioni tossicologiche europee indicano i maggiori effetti sulla salute: è il valore più severo e, in pratica, quello che fa la differenza per molte reti.

Il testo vigente si consulta su Normattiva; una sintesi del quadro normativo è nella scheda sulla normativa PFAS per l’acqua.

Cosa è cambiato rispetto al testo del 2023

Chi ha letto articoli pubblicati tra il 2023 e il 2025 trova spesso un quadro diverso. Le novità principali sono tre.

Eliminato il «PFAS totale»

La versione originale del D.Lgs. 18/2023 prevedeva anche il parametro «PFAS totale» con valore 0,50 µg/L, pensato per misurare la totalità delle sostanze per- e polifluoroalchiliche. Il decreto correttivo D.Lgs. 102/2025 lo ha eliminato. Oggi non ha più senso cercare un risultato «PFAS totale 0,50» su un Rapporto di Prova di conformità: se compare, il documento fa riferimento a un quadro superato.

Introdotta la «somma di 4 PFAS»

Il correttivo ha affiancato alla somma generale un parametro più ristretto e più severo, 0,02 µg/L, sulla somma di PFOA, PFNA, PFHxS e PFOS. Per capire perché proprio questi quattro e come si distinguono dagli altri composti, c’è la guida su PFOA, PFOS e PFHxS.

Il rinvio di sei mesi

La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) ha posticipato di sei mesi i termini previsti dall’articolo 24 del D.Lgs. 18/2023 limitatamente alla «somma di 4 PFAS», portandone l’applicazione al 13 luglio 2026. La stessa legge ha stabilito che alcune molecole elencate nel testo (sigle ADV) non concorrono al rispetto del valore della «somma di PFAS».

Un esempio di lettura: perché il nuovo limite pesa di più

I due parametri vanno verificati entrambi e in modo indipendente. Un campione può rispettare ampiamente la somma generale e superare quella dei quattro composti.

Esempio: un’acqua con PFOA 8 ng/L, PFOS 7 ng/L, PFHxS 4 ng/L, PFNA 3 ng/L e altri PFAS dell’elenco per 30 ng/L.

  1. Somma dei quattro: 8 + 7 + 4 + 3 = 22 ng/L, cioè 0,022 µg/L.
  2. Confronto con 0,02 µg/L: valore superato, sia pure di poco.
  3. Somma di tutti i PFAS dell’elenco: 22 + 30 = 52 ng/L, cioè 0,052 µg/L.
  4. Confronto con 0,10 µg/L: valore rispettato con ampio margine.

Lo stesso campione, valutato con le regole in vigore prima di luglio 2026, sarebbe risultato conforme. È il motivo per cui molti gestori hanno usato i mesi del rinvio per completare il monitoraggio e programmare trattamenti. Nella lettura conta anche come il laboratorio tratta i composti sotto il limite di quantificazione: il Rapporto di Prova deve indicare il criterio usato per la somma.

Chi deve fare cosa

Gli obblighi di controllo ricadono anzitutto sui gestori del servizio idrico, che inseriscono i PFAS nei piani di monitoraggio e, dove previsto, nei Piani di Sicurezza dell’Acqua; le ASL svolgono i controlli esterni. Le regioni con contaminazioni storiche, come il Veneto centrale, avevano già programmi di sorveglianza prima del 2026: il contesto territoriale è descritto nella guida su limiti e aree a rischio PFAS.

Per gli altri soggetti la situazione cambia a seconda della fonte.

  • Utenza servita da acquedotto: i dati sono a carico del gestore, che li pubblica o li fornisce su richiesta; un’analisi privata ha senso solo per dubbi specifici.
  • Imprese alimentari con pozzo proprio: l’acqua usata nella produzione deve essere potabile, quindi i PFAS vanno valutati nel piano di autocontrollo se la zona è esposta.
  • Case dell’acqua e distributori: il trattamento può ridurre i PFAS, ma l’efficacia va verificata a valle; il settore distributori e case dell’acqua raccoglie le altre verifiche.
  • Pozzi domestici: l’analisi non è un obbligo del gestore, ma è l’unico modo per conoscere l’acqua che si beve, soprattutto vicino a siti industriali.

Cosa chiedere al laboratorio

Per verificare la conformità ai nuovi limiti non basta «un’analisi PFAS»: occorre che il pannello copra le sostanze dei due parametri e che i limiti di quantificazione siano abbastanza bassi. Il D.Lgs. 18/2023 fissa caratteristiche minime di prestazione dei metodi riferite al valore di parametro, e con un limite di 20 ng/L sulla somma di quattro composti ogni singolo composto deve essere quantificato a pochi nanogrammi per litro.

Prima di ordinare conviene verificare tre punti:

  1. che l’elenco dei composti analizzati comprenda quelli della «somma di PFAS» e i quattro della somma ristretta;
  2. che il limite di quantificazione di ciascun composto sia indicato e compatibile con i valori di parametro;
  3. che la prova sia accreditata per la matrice acqua potabile, verificando il campo di accreditamento del laboratorio.

Il metodo di riferimento è la cromatografia liquida con spettrometria di massa tandem, descritta nella scheda sul metodo LC-MS/MS per i PFAS. Per gli aspetti pratici del prelievo, con le precauzioni contro le contaminazioni da materiali fluorurati, è utile la guida sull’analisi PFAS in laboratorio accreditato.

Se il risultato supera il valore di parametro

Per una rete pubblica il superamento attiva le procedure del D.Lgs. 18/2023: indagine sulle cause, misure correttive, comunicazione agli utenti e, se necessario, limitazioni d’uso decise dall’autorità sanitaria. Le soluzioni tecniche più diffuse sono i carboni attivi granulari e, per impianti più piccoli, l’osmosi inversa; entrambe richiedono monitoraggio a valle, perché i carboni si saturano e i composti a catena corta vengono trattenuti meno.

Per un pozzo privato o aziendale la decisione spetta al titolare: ripetere il campionamento per confermare il dato, valutare un trattamento al punto d’uso e verificarne l’efficacia con una nuova analisi dopo l’installazione. In ogni caso il primo passo è un dato affidabile: le analisi sono eseguite da laboratori partner accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025, con prove accreditate ove incluse nel campo di accreditamento del laboratorio partner esecutore, e l’esito è riportato nel Rapporto di Prova. La ricerca PFAS estesa copre un numero maggiore di composti rispetto al pannello di base.

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Domande frequenti

Il limite di 0,50 µg/L per i PFAS totali è ancora valido?
No. Il parametro «PFAS totale» previsto dalla versione originale del D.Lgs. 18/2023 è stato eliminato dal decreto correttivo D.Lgs. 102/2025. Oggi i riferimenti sono la «somma di PFAS» a 0,10 µg/L e la «somma di 4 PFAS» a 0,02 µg/L. Documenti o preventivi che citano ancora 0,50 µg/L si basano su un quadro superato.
Da quando si applica il limite della somma di 4 PFAS?
Dal 13 luglio 2026. Il termine originario era gennaio 2026, ma la legge 30 dicembre 2025 n. 199 lo ha posticipato di sei mesi limitatamente a questo parametro. La «somma di PFAS» a 0,10 µg/L non è stata rinviata e si applica da gennaio 2026, con l’esclusione di alcune molecole indicate dalla stessa legge.
Ho un pozzo privato: devo analizzare i PFAS?
Per un pozzo a uso esclusivamente domestico non c’è un obbligo di controllo come per i gestori, ma l’acqua che si beve dovrebbe comunque essere sicura. L’analisi ha senso soprattutto vicino a siti industriali, discariche o aree con contaminazioni note. Se il pozzo serve un’attività alimentare o ricettiva, i PFAS rientrano nella valutazione dei rischi dell’autocontrollo.
Perché due laboratori possono dare somme diverse sullo stesso campione?
Le differenze nascono spesso dall’elenco dei composti analizzati, dai limiti di quantificazione e dal modo in cui si trattano i valori sotto il limite nel calcolo della somma. Per confrontare risultati bisogna verificare questi tre elementi sul Rapporto di Prova, oltre all’incertezza di misura dichiarata per ciascun composto.

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Revisione tecnica: Giulio Morelli (RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 · Contenuto a cura della redazione di laboratorioaccreditato.org