Laboratorio accreditato ISO/IEC 17025laboratorioaccreditato.orgAnalisi da laboratori partner accreditati ISO/IEC 17025

Allergeni delle fragranze nel cosmetico

Determinazione degli allergeni delle fragranze nel prodotto cosmetico: i 26 composti storicamente soggetti a obbligo di indicazione in etichetta quando superano le soglie previste dall'Allegato III del Reg. (CE) 1223/2009 (0,001% nei prodotti che restano sulla pelle e 0,01% nei prodotti da risciacquo). L'analisi ne quantifica il contenuto per verificare la corretta dichiarazione in etichetta e supportare la valutazione della sicurezza del prodotto. Le prove sono eseguite da laboratori partner accreditati ISO/IEC 17025, con esito riportato nel Rapporto di Prova.

Tempi di risposta
12 giorni lavorativi
Modalità di campionamento
Laboratorio
Riferimenti normativi
Reg. (CE) 1223/2009

Perché si dichiarano in etichetta

L'Allegato III del Reg. (CE) 1223/2009 individua un elenco di sostanze allergeniche presenti nelle fragranze che, quando superano le soglie stabilite, devono essere riportate nell'elenco degli ingredienti: 0,001% (10 ppm) nei prodotti che restano sulla pelle e 0,01% (100 ppm) nei prodotti da risciacquo. Il controllo analitico consente di verificare quali allergeni superano tali soglie e devono quindi comparire in etichetta, a tutela dell'informazione al consumatore e delle persone sensibili.

Metodo e refertazione

La ricerca degli allergeni delle fragranze si esegue in genere mediante gascromatografia accoppiata alla spettrometria di massa (GC-MS), idonea a separare e quantificare i singoli composti nella matrice cosmetica. L'esito, con la concentrazione di ciascun allergene ricercato, è riportato nel Rapporto di Prova del laboratorio partner esecutore; le prove sono accreditate ove incluse nel suo campo di accreditamento ISO/IEC 17025 e supportano la corretta etichettatura del prodotto.

Domande frequenti

Quanti allergeni si ricercano?
L'analisi copre i 26 allergeni delle fragranze storicamente soggetti a obbligo di indicazione in etichetta secondo l'Allegato III del Reg. (CE) 1223/2009, quando superano le soglie previste per i prodotti che restano sulla pelle o da risciacquo. L'esito è riportato nel Rapporto di Prova.