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Regolamento (CE) 1223/2009 sui prodotti cosmetici

Il Regolamento (CE) 1223/2009 è la normativa europea sui prodotti cosmetici: impone la sicurezza del prodotto, la valutazione della sicurezza, il fascicolo informativo (PIF), la notifica al portale CPNP e il rispetto degli allegati sulle sostanze.

Cosa prevede il regolamento

Il Regolamento (CE) 1223/2009 armonizza a livello europeo le regole per i prodotti cosmetici, con l’obiettivo di garantire un elevato livello di tutela della salute umana. Stabilisce che ogni prodotto immesso sul mercato deve essere sicuro nelle condizioni d’uso normali e ragionevolmente prevedibili, individua la figura della persona responsabile e disciplina la valutazione della sicurezza, il fascicolo informativo sul prodotto (PIF), l’etichettatura, le buone pratiche di fabbricazione (secondo la norma UNI EN ISO 22716) e la cosmetovigilanza. Gli allegati fissano inoltre gli elenchi delle sostanze vietate, di quelle soggette a restrizioni e delle sostanze ammesse come coloranti, conservanti e filtri UV.

PIF, valutazione della sicurezza e notifica CPNP

Prima dell’immissione sul mercato, la persona responsabile deve predisporre la valutazione della sicurezza del prodotto, redatta da un valutatore qualificato, e conservare il PIF (Product Information File), che raccoglie la descrizione del prodotto, la relazione sulla sicurezza, il metodo di fabbricazione e i dati sugli effetti indesiderati. Il prodotto deve inoltre essere notificato al portale europeo CPNP (Cosmetic Products Notification Portal). Nell’ambito della valutazione della sicurezza rientrano anche le prove analitiche su parametri microbiologici, contaminanti (come i metalli pesanti) e stabilità del prodotto.

Il ruolo dell’analisi

La conformità di un cosmetico si sostiene con dati analitici: prove microbiologiche, ricerca di contaminanti come i metalli pesanti e prove di efficacia del sistema conservante contribuiscono a documentare la sicurezza del prodotto. Il regolamento e le norme tecniche definiscono quali requisiti vanno rispettati e come si eseguono le prove; l’accreditamento riguarda invece la competenza del laboratorio per quella prova e per quella matrice. Le prove sono eseguite da laboratori partner accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e sono accreditate ove incluse nel campo di accreditamento del laboratorio partner esecutore. Gli esiti sono riportati nel Rapporto di Prova, mentre la valutazione complessiva della sicurezza resta in capo alla persona responsabile.

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Approfondimenti normativi

Fonti

Domande frequenti

Cos’è il PIF di un prodotto cosmetico?
Il PIF (Product Information File) è il fascicolo informativo che la persona responsabile deve tenere a disposizione delle autorità. Contiene la descrizione del prodotto, la relazione sulla sicurezza cosmetica, il metodo di fabbricazione e i dati sugli effetti indesiderati, e va conservato per dieci anni dall’immissione sul mercato dell’ultimo lotto.
La notifica al CPNP sostituisce le analisi sul prodotto?
No. La notifica al portale CPNP è un adempimento amministrativo obbligatorio, ma non sostituisce la valutazione della sicurezza né le prove analitiche a suo supporto, come le analisi microbiologiche, il challenge test e la ricerca di contaminanti, che concorrono a dimostrare la sicurezza del prodotto.

Ultimo aggiornamento: 2026-09-12