Reg. (CE) 183/2005: i requisiti per l’igiene dei mangimi
Il Regolamento (CE) 183/2005 stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi lungo tutta la filiera. Impone agli operatori del settore la registrazione o il riconoscimento, l’applicazione dei principi HACCP e controlli, anche analitici, a tutela della sicurezza.
Cosa prevede il regolamento
Il Regolamento (CE) 183/2005 fissa i requisiti per l’igiene dei mangimi applicabili a tutte le fasi della filiera, dalla produzione primaria all’immissione sul mercato e all’alimentazione degli animali destinati alla produzione di alimenti. Prevede l’obbligo di registrazione o, per determinate attività, di riconoscimento degli operatori del settore dei mangimi, l’applicazione di procedure basate sui principi HACCP, requisiti strutturali e di igiene degli stabilimenti, la corretta gestione di produzione, stoccaggio e tracciabilità, e l’adozione di buone pratiche. Definisce inoltre i criteri per l’uso di additivi e per evitare le contaminazioni crociate.
A chi si applica
Il regolamento riguarda gli operatori del settore dei mangimi in ogni fase: coltivatori e allevatori nella produzione primaria, mangimifici, operatori del trasporto e dello stoccaggio, fino a chi somministra i mangimi agli animali. Ciascun operatore è responsabile di garantire che le attività sotto il proprio controllo rispettino i requisiti igienici applicabili e deve verificarlo, anche mediante piani di autocontrollo che possono comprendere analisi su materie prime e prodotti finiti per parametri microbiologici e chimici.
Il ruolo dell’analisi
L’autocontrollo dei mangimi si avvale di analisi di laboratorio per verificare parametri igienico-sanitari e la presenza di contaminanti, come le micotossine, o di patogeni, come la Salmonella, oltre alla composizione del mangime. Il regolamento definisce quali requisiti vanno rispettati; le norme di metodo definiscono come si eseguono le prove; l’accreditamento riguarda invece la competenza del laboratorio per quella prova e per quella matrice. Le prove sono eseguite da laboratori partner accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e sono accreditate ove incluse nel campo di accreditamento del laboratorio partner esecutore. Gli esiti sono riportati nel Rapporto di Prova, mentre la valutazione di conformità resta in capo all’operatore.
Analisi correlate
Approfondimenti normativi
Fonti
Domande frequenti
- Chi deve rispettare il Reg. (CE) 183/2005?
- Tutti gli operatori del settore dei mangimi, dalla produzione primaria alla somministrazione agli animali: allevatori, mangimifici, trasportatori e operatori dello stoccaggio. A seconda dell’attività svolta è richiesta la registrazione o il riconoscimento presso l’autorità competente.
- Il regolamento impone l’HACCP anche per i mangimi?
- Sì. Gli operatori del settore dei mangimi, con l’eccezione della produzione primaria, devono predisporre e applicare procedure permanenti basate sui principi HACCP, individuando i pericoli e i punti di controllo e adottando le relative misure, anche a supporto delle quali si effettuano analisi.
Ultimo aggiornamento: 2026-09-12