Acqua di piscina: l’Accordo Stato-Regioni del 2003
L’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 è il riferimento nazionale per gli aspetti igienico-sanitari delle piscine natatorie: classifica gli impianti, individua le figure responsabili, fissa i requisiti dell’acqua e impone al gestore un sistema di autocontrollo. Si applica attraverso le leggi e delibere regionali, che ne precisano frequenze e procedure. Questa pagina è dedicata agli obblighi; i singoli parametri sono spiegati nella pagina sulle acque di piscina.
Cos’è l’Accordo e perché conta la Regione
Si tratta di un accordo tra Ministro della Salute, Regioni e Province autonome, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003. Non è direttamente una legge per il gestore: diventa vincolante tramite gli atti con cui ciascuna Regione lo recepisce e lo integra. Per questo frequenze dei controlli, modalità di comunicazione all’ASL e contenuti del documento di autocontrollo possono differire tra regioni. Prima di impostare il piano verifica sempre la disciplina della tua Regione.
Le categorie di piscine
L’Accordo distingue le piscine in base all’uso. La categoria A comprende le piscine di proprietà pubblica o privata destinate a un’utenza pubblica: impianti comunali, piscine di uso collettivo inserite in alberghi, campeggi, agriturismi, circoli e palestre, parchi acquatici. La categoria B comprende le piscine condominiali e quelle a uso riservato ai soli residenti. La categoria C riguarda le piscine a usi speciali, come quelle di strutture sanitarie o riabilitative. Le piscine di abitazioni unifamiliari sono escluse. Gli obblighi più stringenti riguardano la categoria A.
Le figure responsabili
L’Accordo richiede che per ogni impianto siano individuati il responsabile della piscina, che risponde della gestione igienico-sanitaria complessiva, e l’addetto agli impianti tecnologici, che cura il trattamento dell’acqua, la filtrazione e la disinfezione. Per le piscine aperte al pubblico è previsto anche l’assistente bagnanti. Queste figure devono essere indicate nel documento di autocontrollo e, secondo molte normative regionali, comunicate all’ASL.
L’autocontrollo del gestore
Il gestore deve predisporre un documento di valutazione del rischio e di autocontrollo che descriva l’impianto, i punti critici (trattamento, disinfezione, ricircolo, pulizia di vasche e ambienti), le procedure di controllo e le azioni correttive. I parametri di routine come cloro attivo libero, cloro combinato, pH e temperatura si misurano in loco più volte al giorno e si annotano nel registro. Con la frequenza stabilita dalla norma regionale si fanno analizzare in laboratorio campioni di acqua di vasca e di approvvigionamento per i parametri chimici e microbiologici.
I requisiti dell’acqua in sintesi
L’acqua di approvvigionamento deve essere idonea al consumo umano. Per l’acqua in vasca l’Accordo indica, tra l’altro, un pH tra 6,5 e 7,5, un cloro attivo libero compreso indicativamente tra 0,7 e 1,5 mg/L, un cloro combinato non superiore a 0,4 mg/L in vasca (0,2 mg/L nell’acqua di immissione) e l’assenza di indicatori di contaminazione fecale, insieme a limiti per Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus. Le leggi regionali possono precisare o aggiornare questi valori: il dettaglio parametro per parametro è nella pagina sulle acque di piscina.
Controlli esterni e non conformità
Oltre all’autocontrollo, l’ASL esegue controlli di vigilanza con prelievi propri. In caso di non conformità il gestore deve applicare le azioni correttive previste (per esempio iperclorazione, sostituzione parziale dell’acqua, verifica dei filtri) e, se i parametri microbiologici o il disinfettante sono fuori range, interdire la vasca fino al ripristino documentato. L’autorità sanitaria può disporre la chiusura dell’impianto; le sanzioni dipendono dalla normativa regionale.
Differenze con le norme collegate
L’Accordo non riguarda l’acqua potabile della struttura (D.Lgs. 18/2023), né il rischio Legionella nelle docce e negli impianti di acqua calda, che segue le Linee guida nazionali del 2015 ed è particolarmente rilevante per vasche idromassaggio e spogliatoi. Le analisi delle acque di piscina offerte sono eseguite da laboratori partner accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025, con prove accreditate ove incluse nel campo di accreditamento del laboratorio partner esecutore.
Analisi correlate
Settori interessati
Approfondimenti normativi
Guide correlate
Fonti
Domande frequenti
- La piscina del mio condominio è soggetta all’Accordo?
- Sì, le piscine condominiali rientrano nella categoria B. Gli obblighi sono generalmente meno estesi rispetto alle piscine aperte al pubblico, ma le modalità precise dipendono dalla normativa regionale.
- Chi stabilisce ogni quanto analizzare l’acqua in laboratorio?
- La normativa regionale di recepimento e il documento di autocontrollo del gestore. L’Accordo fissa i principi; le Regioni definiscono frequenze minime e modalità.
- Una piscina di hotel aperta solo agli ospiti è pubblica?
- Ai fini dell’Accordo sì: le piscine a uso collettivo inserite in strutture ricettive rientrano nella categoria A, perché destinate a un’utenza indifferenziata di clienti.
Ultimo aggiornamento: 2026-10-14