Microclima e ambienti di lavoro nel D.Lgs 81/2008
Il D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a garantire condizioni microclimatiche adeguate e a valutarle nel Documento di Valutazione dei Rischi. Non fissa un numero unico di gradi: rimanda ai requisiti dell’Allegato IV e alle norme tecniche, che cambiano a seconda che l’ambiente sia moderato (uffici, negozi), caldo severo (fonderie, cucine industriali, lavoro all’aperto d’estate) o freddo severo (celle frigorifere). Qui trovi come impostare la valutazione e quando servono misure strumentali.
Dove il microclima compare nel D.Lgs. 81/2008
L’art. 63 e l’Allegato IV, punto 1.9, chiedono che i luoghi di lavoro abbiano aerazione sufficiente, temperatura adeguata all’organismo umano tenuto conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici, e un’umidità che non arrechi disagio. Il microclima è inoltre compreso tra gli agenti fisici del Titolo VIII (art. 180), per i quali il datore di lavoro deve valutare i rischi (art. 181) secondo norme di buona tecnica. Il risultato confluisce nel DVR previsto dagli articoli 17 e 28.
Ambienti moderati, caldi e freddi
Negli ambienti moderati l’obiettivo è il comfort: si usa la UNI EN ISO 7730, con gli indici PMV e PPD e la valutazione del disagio locale. Negli ambienti caldi severi l’obiettivo è prevenire lo stress termico: si usa la UNI EN ISO 7243 (indice WBGT) per la valutazione di primo livello e la UNI EN ISO 7933 (sudorazione prevista, PHS) per l’approfondimento. Negli ambienti freddi severi si usa la UNI EN ISO 11079 (isolamento richiesto dal vestiario, IREQ). La UNI EN ISO 7726 definisce gli strumenti e le modalità di misura delle grandezze ambientali.
Cosa si misura
Le grandezze ambientali sono temperatura dell’aria, temperatura media radiante (con globotermometro), umidità relativa e velocità dell’aria; per gli ambienti caldi anche la temperatura di bulbo umido naturale. A queste si aggiungono le variabili personali: dispendio metabolico dell’attività e isolamento termico dell’abbigliamento. Le misure si eseguono nelle postazioni rappresentative, alle altezze previste dalla norma (per esempio caviglie, addome e testa), in condizioni di esercizio tipiche e nelle stagioni più critiche.
Quando servono misure strumentali
Per un ufficio con impianto di climatizzazione funzionante e nessuna lamentela può bastare una valutazione documentata delle condizioni. Le misure diventano necessarie quando i lavoratori segnalano disagio, quando ci sono sorgenti radianti (vetrate esposte, forni, impianti), correnti d’aria da bocchette, ambienti con forte variabilità stagionale, e sempre negli ambienti severi caldi o freddi. Nei mesi estivi molte Regioni emanano ordinanze sul lavoro all’aperto nelle ore più calde: la valutazione del rischio da calore va aggiornata di conseguenza.
Come si usano i risultati
Il rapporto di misura confronta gli indici calcolati con i criteri della norma (per esempio le categorie di comfort della UNI EN ISO 7730 o i valori di riferimento del WBGT in funzione del metabolismo) e individua le postazioni critiche. Da qui derivano le misure: regolazione degli impianti, schermature solari, eliminazione di correnti d’aria, pause e rotazioni in ambienti caldi, acqua a disposizione, indumenti adeguati, sorveglianza sanitaria nei casi previsti. Le misure offerte sono eseguite da laboratori partner accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025, con prove accreditate ove incluse nel campo di accreditamento del laboratorio partner esecutore.
Cosa succede in caso di inadempienza
La mancata valutazione dei rischi o un DVR incompleto, così come il mancato rispetto dei requisiti dei luoghi di lavoro dell’Allegato IV, sono sanzionati dal D.Lgs. 81/2008 a carico del datore di lavoro, con sanzioni penali (arresto o ammenda) indicate negli articoli 55 e 68. In caso di malori da calore o di patologie correlate, l’assenza di una valutazione documentata aggrava la posizione dell’azienda.
Questa pagina e la pagina sulla UNI EN ISO 7730
Qui trovi gli obblighi di legge e la scelta della norma tecnica giusta per ogni tipo di ambiente. La pagina sulla UNI EN ISO 7730 spiega nel dettaglio gli indici PMV e PPD, le categorie di comfort e il disagio locale negli ambienti moderati.
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Fonti
Domande frequenti
- Il D.Lgs. 81/2008 fissa una temperatura minima o massima in ufficio?
- No. Chiede una temperatura adeguata all’organismo umano e all’attività; i riferimenti numerici derivano dalle norme tecniche, come la UNI EN ISO 7730 per gli ambienti moderati.
- Quali parametri definiscono il microclima di un ambiente di lavoro?
- Temperatura dell’aria, temperatura media radiante, umidità relativa e velocità dell’aria, valutate insieme al dispendio metabolico dell’attività e all’abbigliamento dei lavoratori.
- Ogni quanto va ripetuta la valutazione del microclima?
- Quando cambiano ambienti, impianti, attività o organizzazione del lavoro, quando emergono lamentele o problemi di salute e, per il rischio calore, in vista della stagione estiva. Non c’è una periodicità fissa per legge.
Ultimo aggiornamento: 2026-10-14