Analisi terre e rocce da scavo
L’analisi verifica se terre e rocce da scavo possono essere riutilizzate come sottoprodotto secondo il DPR 120/2017, confrontando i risultati con le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) del D.Lgs. 152/2006 per la destinazione d’uso del sito di riutilizzo. Si rivolge a imprese edili, committenti, progettisti e direttori lavori. Sui campioni conferiti al laboratorio partner si determina il set analitico per metalli, idrocarburi e, quando pertinenti, amianto, BTEX e IPA; gli esiti sono riportati nel Rapporto di Prova.
Parametri analizzati
A chi serve e quando richiederla
Serve a chi produce materiali da scavo in cantieri edili, stradali e infrastrutturali e vuole riutilizzarli, nello stesso sito o in un altro, invece di gestirli come rifiuto. Le analisi si eseguono di norma in fase di progettazione o prima dell’avvio degli scavi, perché i risultati devono essere disponibili per la dichiarazione di utilizzo dei cantieri di piccole dimensioni o per il piano di utilizzo dei cantieri di grandi dimensioni, da trasmettere agli enti competenti. Sono utili anche quando il materiale scavato mostra colorazioni o odori anomali.
Il quadro normativo: DPR 120/2017 e CSC
Il DPR 120/2017 disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Per essere riutilizzate, devono rispettare le concentrazioni soglia di contaminazione della Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006: la colonna A vale per siti a uso verde pubblico, privato e residenziale, la colonna B per siti a uso commerciale e industriale. Il confronto si fa con la colonna corrispondente alla destinazione d’uso del sito in cui il materiale verrà riutilizzato.
Il set analitico
L’allegato 4 del DPR 120/2017 indica un set analitico minimo che comprende metalli e metalloidi come arsenico, cadmio, cobalto, cromo totale e cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, rame e zinco, gli idrocarburi pesanti C>12 e l’amianto. In presenza di infrastrutture viarie o di attività potenzialmente inquinanti nelle vicinanze si aggiungono BTEX e idrocarburi policiclici aromatici. La composizione definitiva del set si conferma con il supporto in base alla storia del sito e alle richieste degli enti.
Come si campiona
Il numero di punti di prelievo dipende dall’estensione dell’area di scavo, secondo i criteri dell’allegato 2 del DPR 120/2017, e per le opere lineari si campiona a intervalli regolari lungo il tracciato. Il prelievo è eseguito da un tecnico con pozzetti o sondaggi alle profondità di scavo previste; in campo si scarta la frazione superiore a 2 cm e si conferisce al laboratorio la frazione fine in contenitori puliti, in vetro per gli analiti organici. Ogni campione va identificato con punto, profondità e data.
Come leggere il Rapporto di Prova
Il Rapporto di Prova riporta per ciascun parametro la concentrazione in mg/kg di sostanza secca, riferita al totale del campione secco come richiesto dal DPR 120/2017, con il limite di quantificazione. Se tutti i valori rientrano nella colonna di riferimento il materiale è idoneo dal punto di vista ambientale. Un superamento dovuto a fondo naturale, frequente per arsenico in aree vulcaniche o per cromo e nichel in terreni di origine ofiolitica, può essere gestito con le procedure previste per i valori di fondo, concordate con l’ARPA; altrimenti il materiale va gestito come rifiuto, con caratterizzazione e test di cessione. Le prove sono accreditate ove incluse nel campo di accreditamento del laboratorio partner esecutore.
Domande frequenti
- Quando le terre da scavo sono riutilizzabili come sottoprodotto?
- Quando rispettano le CSC della destinazione d’uso del sito di riutilizzo e gli altri requisiti del DPR 120/2017. Il Rapporto di Prova fornisce le evidenze analitiche per la documentazione di cantiere.
- Devo confrontarmi con la colonna A o con la colonna B?
- Con la colonna corrispondente al sito di destinazione: A per aree verdi e residenziali, B per aree commerciali e industriali. Lo stesso materiale può essere idoneo per un sito e non per un altro.
- Cosa succede se l’arsenico supera il limite per cause naturali?
- Se il superamento dipende dal fondo naturale dell’area, il DPR 120/2017 consente il riutilizzo nello stesso contesto geologico, previa procedura concordata con l’ARPA territorialmente competente.
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