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Terre e rocce da scavo: il DPR 120/2017

Il DPR 13 giugno 2017, n. 120 stabilisce quando le terre e rocce da scavo possono essere gestite come sottoprodotti e riutilizzate, quando possono restare nel sito di produzione e quando diventano rifiuti. La procedura cambia con la dimensione del cantiere (soglia di 6.000 m³) e con l’assoggettamento a VIA o AIA. In tutti i casi serve una caratterizzazione ambientale con un set analitico minimo.

Tre possibili destini del materiale

Le terre e rocce da scavo possono: essere riutilizzate nello stesso sito in cui sono prodotte, allo stato naturale, restando escluse dalla disciplina dei rifiuti (art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e art. 24 del DPR); essere gestite come sottoprodotto e riutilizzate in un altro sito, se rispettano i requisiti dell’art. 4; oppure essere gestite come rifiuti, con codice EER, formulario e conferimento a impianti autorizzati. La scelta va fatta prima dello scavo, perché richiede documenti da presentare in anticipo.

Piccoli e grandi cantieri

Per i cantieri di piccole dimensioni (fino a 6.000 m³ di materiale) e per i grandi cantieri non soggetti a VIA o AIA, il produttore presenta una dichiarazione di utilizzo con autocertificazione dei requisiti almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo, a Comune e ARPA. Per i cantieri di grandi dimensioni soggetti a VIA o AIA serve un piano di utilizzo, da trasmettere all’autorità competente e all’ARPA almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori. Al termine dell’utilizzo si presenta la dichiarazione di avvenuto utilizzo.

Il set analitico minimo

L’Allegato 4 indica il set analitico minimo da ricercare: arsenico, cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame, zinco, mercurio, idrocarburi pesanti (C>12), cromo totale, cromo VI e amianto, con BTEX e IPA da aggiungere quando il sito si trova vicino a infrastrutture viarie di grande traffico o a insediamenti che possono averli generati. Il set può essere ampliato in base alla storia del sito. Le analisi si eseguono sulla frazione passante al vaglio di 2 mm e i risultati si riferiscono alla totalità dei materiali secchi, comprensiva dello scheletro.

Con quali valori si confrontano i risultati

I risultati si confrontano con le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) della Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006: colonna A per i siti a uso verde pubblico, privato e residenziale, colonna B per i siti a uso commerciale e industriale. Il materiale può essere riutilizzato solo in un sito con destinazione compatibile: terre conformi alla colonna B ma non alla A non possono andare in un’area residenziale. Dove i valori di fondo naturale superano le CSC, il DPR prevede una procedura specifica con l’ARPA.

Numero di campioni e punti di prelievo

L’Allegato 2 fissa il numero minimo di punti di indagine in funzione della superficie dell’area di scavo, con un numero crescente di punti per le superfici maggiori, e per gli scavi lineari (come trincee per sottoservizi) un punto ogni tratto di lunghezza definita. In profondità si prelevano campioni rappresentativi dei diversi orizzonti. Un piano di campionamento sottodimensionato è una delle cause più frequenti di contestazione da parte dell’ARPA.

Se un parametro supera le CSC

Il materiale che supera le CSC per la destinazione prevista non può essere gestito come sottoprodotto per quell’uso: va destinato a un sito compatibile, se esiste, oppure gestito come rifiuto con classificazione e codice EER. Il superamento nel sito di scavo può inoltre far emergere una potenziale contaminazione, con gli obblighi di comunicazione previsti dalla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006. Le analisi offerte sono eseguite da laboratori partner accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025, con prove accreditate ove incluse nel campo di accreditamento del laboratorio partner esecutore.

Differenze con la classificazione dei rifiuti

Il DPR 120/2017 serve a evitare che un materiale riutilizzabile diventi rifiuto. Se però le terre sono gestite come rifiuto, valgono le regole di classificazione (codici 17 05 04 o 17 05 03*, voci a specchio) e, per lo smaltimento, i test di ammissibilità in discarica: sono analisi diverse, che è utile pianificare insieme.

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Settori interessati

Approfondimenti normativi

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Fonti

Domande frequenti

Quando le terre da scavo sono sottoprodotto e non rifiuto?
Quando sono generate durante un’opera, il loro riutilizzo è certo e conforme al progetto, sono utilizzabili senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e rispettano i requisiti ambientali per l’uso previsto, dimostrati con la caratterizzazione.
Quali analisi servono per le terre e rocce da scavo?
Il set minimo dell’Allegato 4: metalli (arsenico, cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame, zinco, mercurio, cromo totale e VI), idrocarburi C>12 e amianto, più BTEX e IPA vicino a strade di grande traffico. Il set si amplia in base alla storia del sito.
Posso riutilizzare la terra nello stesso cantiere senza procedure?
Il riutilizzo nello stesso sito, allo stato naturale, è escluso dalla disciplina dei rifiuti, ma resta necessario dimostrare la non contaminazione del materiale, di regola con analisi.

Ultimo aggiornamento: 2026-10-14