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Classificazione dei rifiuti e D.Lgs 152/2006

Il D.Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) disciplina la gestione dei rifiuti e la loro classificazione tramite il codice CER/EER, distinguendo i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi anche sulla base della caratterizzazione analitica.

Cosa prevede la norma

La Parte IV del D.Lgs 152/2006 stabilisce le regole per la gestione dei rifiuti e ne disciplina la classificazione attraverso l’Elenco Europeo dei Rifiuti (codici CER/EER). Per i rifiuti con codici “a specchio” è necessario verificare, mediante analisi, la presenza e la concentrazione di sostanze pericolose per attribuire le caratteristiche di pericolo (HP) e stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso.

A chi si applica

La corretta classificazione è responsabilità del produttore o detentore del rifiuto, che deve attribuire il codice EER e individuare le eventuali caratteristiche di pericolo prima dell’avvio a recupero o smaltimento. La classificazione condiziona le modalità di deposito, trasporto e destinazione del rifiuto e la relativa documentazione.

Come ci si adegua: la caratterizzazione analitica

Per i rifiuti che lo richiedono, la caratterizzazione di base prevede analisi chimiche per determinare la composizione e verificare le caratteristiche di pericolo HP. Le prove sono eseguite presso laboratori partner accreditati ISO/IEC 17025, con prove accreditate ove incluse nel campo di accreditamento del laboratorio partner esecutore; gli esiti sono riportati nel Rapporto di Prova, base tecnica per l’attribuzione del codice EER e per la scelta dell’impianto di destinazione.

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Settori interessati

Fonti

Domande frequenti

Cosa sono i codici “a specchio”?
Sono coppie di codici EER in cui lo stesso rifiuto può essere classificato come pericoloso o non pericoloso a seconda della presenza di sostanze pericolose: per attribuire il codice corretto è necessaria la caratterizzazione analitica.
Chi è responsabile della classificazione del rifiuto?
La responsabilità è del produttore o detentore del rifiuto, che deve attribuire il codice EER e individuare le eventuali caratteristiche di pericolo, avvalendosi della caratterizzazione analitica quando richiesta.

Ultimo aggiornamento: 2026-06-22