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Emissioni in atmosfera: controlli per gli impianti

Gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera sono regolati dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006: devono essere autorizzati, rispettare valori limite di emissione e svolgere i controlli periodici al camino previsti dall’atto autorizzativo. Ti riguarda se la tua azienda ha cappe, forni, impianti di verniciatura, caldaie di processo, essiccatoi o altre sorgenti convogliate. Qui trovi i tipi di autorizzazione, i controlli e i metodi di misura.

Tre regimi autorizzativi

L’art. 269 disciplina l’autorizzazione ordinaria, rilasciata dalla Regione o dall’autorità delegata, con validità di 15 anni. L’art. 272, comma 2, prevede autorizzazioni di carattere generale per categorie di impianti e attività elencate nella Parte II dell’Allegato IV alla Parte Quinta (per esempio piccole verniciature, panificazione industriale sopra certe soglie, lavorazioni meccaniche), con adesione da parte del gestore. L’art. 272, comma 1, individua le attività a inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (Parte I dell’Allegato IV), escluse dall’obbligo di autorizzazione. Per le PMI l’autorizzazione alle emissioni confluisce spesso nell’AUA; per gli impianti più grandi è compresa nell’AIA.

Valori limite e prescrizioni

I valori limite di emissione sono fissati nell’autorizzazione sulla base dell’Allegato I alla Parte Quinta, delle migliori tecniche disponibili e dei piani regionali di qualità dell’aria. Sono espressi di norma come concentrazione in mg/Nm³, riferita a condizioni normalizzate (temperatura, pressione, gas secco ed eventualmente tenore di ossigeno), e talvolta come flusso di massa. L’autorizzazione indica anche punti di emissione, portate, sistemi di abbattimento, frequenza e metodi degli autocontrolli, oltre agli obblighi di comunicazione dei risultati.

Gli autocontrolli al camino

I controlli si eseguono ai punti di emissione con prelievi isocinetici o con strumenti in continuo, nelle condizioni di esercizio più gravose rappresentative dell’impianto. I parametri dipendono dall’attività: polveri totali, composti organici volatili espressi come carbonio organico totale, ossidi di azoto, monossido di carbonio, ossidi di zolfo, acido cloridrico, metalli, singoli solventi. La frequenza, spesso annuale o semestrale, è stabilita dall’autorizzazione; per i grandi impianti possono essere richiesti sistemi di monitoraggio in continuo (SME).

I metodi di misura

Per le emissioni da sorgente fissa si usano norme tecniche specifiche: UNI EN 15259 per la pianificazione delle misure e i requisiti delle sezioni e dei siti di misura; UNI EN 16911-1 per velocità e portata; UNI EN 14790 per il vapore acqueo; UNI EN 13284-1 per le polveri a bassa concentrazione; UNI EN 12619 per il carbonio organico totale con rivelatore FID; UNI EN 13649 per i singoli composti organici; UNI EN 14792 per gli ossidi di azoto; UNI EN 15058 per il monossido di carbonio; UNI EN 14791 per il biossido di zolfo. Un punto di prelievo non conforme alla UNI EN 15259 compromette l’intera misura.

Come leggere un rapporto di emissione

Il Rapporto di Prova riporta portata, temperatura, umidità e, per ogni inquinante, concentrazione misurata, concentrazione riportata alle condizioni di riferimento dell’autorizzazione, flusso di massa e incertezza. Verifica che le condizioni di riferimento corrispondano a quelle prescritte (per esempio tenore di ossigeno) e che l’impianto fosse in condizioni rappresentative durante il campionamento: un confronto fatto su basi diverse può far apparire conforme un’emissione che non lo è, o viceversa.

Cosa succede in caso di superamento

Se un controllo rileva un superamento, il gestore deve informare l’autorità competente nei tempi previsti e adottare misure per ripristinare la conformità (manutenzione dei filtri, regolazione della combustione, riduzione del carico). L’art. 279 prevede sanzioni per l’esercizio senza autorizzazione, il superamento dei valori limite e l’inosservanza delle prescrizioni; l’autorità può anche diffidare o sospendere l’attività. Le misure al camino offerte sono eseguite da laboratori partner accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025, con prove accreditate ove incluse nel campo di accreditamento del laboratorio partner esecutore.

Emissioni e ambienti di lavoro: non confonderli

Le emissioni in atmosfera riguardano ciò che esce dal camino verso l’esterno e sono regolate dal D.Lgs. 152/2006. L’esposizione dei lavoratori agli agenti chimici nell’aria dei reparti è invece regolata dal D.Lgs. 81/2008 e si valuta con norme come la UNI EN 689: sono misure, limiti e responsabilità diversi, anche se riguardano le stesse sostanze.

Settori interessati

Approfondimenti normativi

Fonti

Domande frequenti

Serve un’autorizzazione per le emissioni in atmosfera?
Sì, salvo le attività a inquinamento atmosferico scarsamente rilevante della Parte I dell’Allegato IV alla Parte Quinta. Le altre richiedono autorizzazione ordinaria, adesione a un’autorizzazione generale, AUA o AIA.
Ogni quanto si controllano le emissioni al camino?
Con la frequenza stabilita nell’atto autorizzativo, in funzione di tipo di impianto e inquinanti: spesso annuale o semestrale, in continuo per gli impianti più rilevanti.
Quanto dura un’autorizzazione alle emissioni?
L’autorizzazione ordinaria ex art. 269 ha durata di 15 anni. Se le emissioni sono comprese in AUA o AIA valgono le regole di questi titoli.

Ultimo aggiornamento: 2026-10-14