Radon nei luoghi di lavoro: quando misurarlo (D.Lgs 101/2020)
Quali luoghi di lavoro hanno l'obbligo
Il D.Lgs. 101/2020, che recepisce la direttiva europea sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti, non impone la misura del radon in ogni ambiente di lavoro. L'articolo 16 individua quattro gruppi di luoghi in cui la misura è obbligatoria:
- Luoghi di lavoro sotterranei, ovunque si trovino sul territorio nazionale.
- Luoghi di lavoro in locali semisotterranei o al piano terra, se situati nelle aree prioritarie individuate dalle Regioni.
- Specifiche tipologie di luoghi di lavoro indicate dal Piano nazionale d'azione per il radon.
- Stabilimenti termali.
Il Piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032 è stato adottato con DPCM dell'11 gennaio 2024. Il primo elenco di tipologie specifiche comprende locali chiusi con impianti di trattamento di acqua potabile a vasca aperta, stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali e impianti idroelettrici: ambienti in cui l'acqua stessa può liberare radon.
La nozione di sotterraneo è indipendente dalle aree prioritarie: un magazzino interrato a Milano o un ristorante in una cantina a Bari sono soggetti all'obbligo anche se il Comune non è in area prioritaria.
Chi deve far eseguire la misura e chi la esegue
L'obbligo ricade sull'esercente, cioè sul datore di lavoro o sul soggetto che gestisce l'attività nel luogo interessato. La misura non può essere improvvisata con un rilevatore domestico: deve essere eseguita da servizi di dosimetria riconosciuti, che al termine rilasciano una relazione tecnica con i contenuti previsti dall'Allegato II del decreto.
La relazione tecnica entra a far parte del documento di valutazione dei rischi previsto dal D.Lgs. 81/2008. Il radon diventa così un rischio valutato e documentato come gli altri, con il coinvolgimento del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente quando previsto.
Quando il datore di lavoro non è proprietario dei locali, conviene chiarire per iscritto con il proprietario chi sostiene eventuali interventi di risanamento, perché le misure correttive riguardano spesso la struttura dell'edificio: sigillature, ventilazione del vespaio, depressurizzazione del suolo.
Scadenze e periodicità: la tabella degli adempimenti
La misura deve coprire un intero anno solare, con uno o più periodi di campionamento consecutivi, perché la concentrazione di radon varia tra stagioni, giorno e notte e condizioni di ventilazione. Le scadenze principali dell'articolo 17 sono riassunte di seguito.
| Situazione | Cosa fa l'esercente | Tempi |
|---|---|---|
| Prima misura | Fa eseguire la misura annuale da un servizio di dosimetria riconosciuto | Completata entro 24 mesi dall'inizio dell'attività o dalla pubblicazione delle aree prioritarie o del Piano, se successive |
| Media annua fino a 300 Bq/m³ | Conserva la documentazione e aggiorna la valutazione dei rischi | Nuova misura ogni 8 anni e dopo lavori strutturali a livello del suolo o di isolamento termico |
| Media annua sopra 300 Bq/m³ | Adotta misure correttive e verifica con una nuova misura | Misure correttive entro 2 anni dalla relazione tecnica; misura ripetuta poi ogni 4 anni |
| Ancora sopra 300 Bq/m³ dopo il risanamento | Fa valutare la dose efficace annua da un esperto di radioprotezione | Confronto con il livello di 6 mSv all'anno |
In caso di superamento, l'esercente deve inoltre inviare una comunicazione agli enti competenti, tra cui ARPA o APPA, organi del servizio sanitario e Ispettorato del lavoro, entro un mese dalla relazione tecnica. Una sintesi tecnica delle regole è disponibile in un documento di ARPA Friuli Venezia Giulia.
Quali locali misurare all'interno dello stesso edificio
Una volta stabilito che il luogo di lavoro è soggetto all'obbligo, resta da decidere dove posizionare i rilevatori. La regola generale è che ogni locale distinto va misurato. Per edifici con molti locali strutturalmente simili è ammesso un campionamento di almeno la metà dei locali, ma se anche uno solo supera il livello di riferimento la misura va estesa a tutti.
Il Piano nazionale prevede di escludere dalla misura gli ambienti di servizio e a bassa occupazione: spogliatoi, servizi igienici, locali tecnici, sottoscala e corridoi, e in generale i locali in cui le persone restano meno di 100 ore all'anno. Uffici, laboratori, magazzini con personale fisso, sale di vendita e cucine interrate restano invece da misurare.
Esempio: un'azienda con un piano interrato che ospita due uffici, un archivio consultato ogni giorno, un magazzino con due addetti e un locale caldaia. I rilevatori vanno nei due uffici, nell'archivio e nel magazzino; il locale caldaia, se nessuno vi lavora stabilmente, rientra tra gli ambienti esclusi. Il numero di dosimetri da ordinare è quindi quattro, non uno per l'intero piano.
Cosa significano davvero i 300 Bq/m³
Il livello di riferimento di 300 Bq/m³ riguarda la concentrazione media annua, non un singolo picco. Superarlo non comporta di per sé una sanzione: fa scattare l'obbligo di intervenire per ridurre l'esposizione e di verificare l'efficacia degli interventi. La sanzione riguarda invece chi non misura, non trasmette la relazione o non adotta le misure dovute.
Perché la misura dura un anno e come funzionano i rilevatori passivi è spiegato nella guida su come si misura il radon e cosa significa 300 Bq/m³. Per ambienti in cui serve capire l'andamento orario, per esempio per collegare il radon ai cicli di ventilazione o di occupazione, è disponibile anche la misura del radon in continuo, utile come complemento diagnostico e non come sostituto della misura annuale.
Per le abitazioni il decreto fissa lo stesso valore di 300 Bq/m³ per gli edifici esistenti e 200 Bq/m³ per quelli costruiti dopo il 31 dicembre 2024, come spiegato nella guida sul radon in casa.
Misure correttive: cosa si fa in pratica
Quando la media annua supera il livello di riferimento, il datore di lavoro ha due anni per intervenire. Gli interventi si scelgono in base all'edificio e vanno progettati con un tecnico esperto in interventi di risanamento radon:
- Sigillatura di crepe, giunti e passaggi di impianti tra suolo e locali.
- Ventilazione naturale o meccanica del vespaio o dell'intercapedine.
- Depressurizzazione del suolo con un pozzetto di aspirazione sotto il pavimento.
- Aumento del ricambio d'aria nei locali, valutandone l'effetto su comfort ed energia.
Dopo l'intervento la misura va ripetuta per un altro anno: è l'unico modo per dimostrare che il risanamento ha funzionato. Se la concentrazione resta sopra il riferimento, entra in gioco l'esperto di radioprotezione per la valutazione della dose ai lavoratori.
Quanto la ventilazione incida è un dato da tenere presente: un locale misurato in un anno con finestre spesso aperte può risultare molto diverso dopo un cambio di uso o la sostituzione degli infissi. Anche per questo i lavori di isolamento termico sono tra gli eventi che richiedono una nuova misura.
Scuole, negozi, ristoranti: casi frequenti
Molte attività scoprono l'obbligo per caso. I casi più comuni sono ristoranti e bar con sala o cucina in locali interrati, negozi con magazzino sotterraneo in cui lavora personale, palestre seminterrate, archivi e uffici al piano interrato, parcheggi sotterranei con addetti fissi. Anche le scuole sono luoghi di lavoro: per aule, laboratori e palestre interrati o al piano terra in aree prioritarie valgono gli stessi criteri, e la piattaforma offre una misura del radon dedicata alle scuole.
Per le aziende il percorso tipico è: verifica dei locali soggetti, ordine dei rilevatori per i locali da misurare, esposizione per l'anno solare, rientro dei rilevatori al laboratorio, relazione tecnica, aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. La misura del radon nei luoghi di lavoro è eseguita da laboratori partner accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025, con prove accreditate ove incluse nel campo di accreditamento del laboratorio partner esecutore.
Il quadro normativo completo è riassunto nella scheda sul D.Lgs. 101/2020 e il radon.
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Domande frequenti
- Un ufficio al primo piano deve misurare il radon?
- In generale no: l'obbligo dell'articolo 16 del D.Lgs. 101/2020 riguarda i luoghi sotterranei, quelli seminterrati o al piano terra in aree prioritarie, gli stabilimenti termali e le tipologie indicate dal Piano nazionale radon. Un ufficio ai piani alti non rientra in questi casi, salvo che la tipologia di attività sia tra quelle elencate dal Piano. La misura resta possibile su base volontaria.
- Come so se il mio Comune è in area prioritaria?
- Le aree prioritarie sono individuate dalle Regioni e dalle Province autonome con atti pubblicati sui rispettivi bollettini e siti istituzionali, spesso con l'elenco dei Comuni. Conviene consultare il sito della propria Regione o dell'ARPA regionale. Se il luogo di lavoro è sotterraneo, l'obbligo vale comunque, indipendentemente dalla classificazione del Comune.
- Quanto dura la misura del radon in un'azienda?
- La misura deve coprire un intero anno solare, con uno o più periodi di campionamento consecutivi, perché la concentrazione varia con le stagioni e con la ventilazione. Al termine il servizio di dosimetria analizza i rilevatori e rilascia la relazione tecnica, che entra nel documento di valutazione dei rischi. Per questo la prima misura va avviata con buon anticipo sulla scadenza dei 24 mesi.
- Cosa succede se la misura supera 300 Bq/m³?
- Non scatta una sanzione automatica: l'esercente deve adottare misure correttive entro due anni dalla relazione tecnica, comunicare il superamento agli enti competenti entro un mese e verificare con una nuova misura l'efficacia degli interventi. Se il valore resta alto, un esperto di radioprotezione valuta la dose ai lavoratori rispetto al livello di 6 mSv all'anno.
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Revisione tecnica: Giulio Morelli (RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
Ultimo aggiornamento: 2026-10-16 · Contenuto a cura della redazione di laboratorioaccreditato.org