Quando è obbligatoria l’analisi dell’amianto
Il quadro normativo in breve
In Italia l’amianto è vietato dal 1992 (Legge 257/1992), ma i materiali installati prima restano in moltissimi edifici: coperture in cemento-amianto, canne fumarie, serbatoi, pavimenti in vinil-amianto, coibentazioni, guarnizioni. Le regole tecniche per valutarli, gestirli e bonificarli sono nel D.M. 6 settembre 1994; il D.M. 14 maggio 1996 riguarda tra l’altro i requisiti dei laboratori che eseguono le analisi. La tutela dei lavoratori esposti è disciplinata dal D.Lgs. 81/2008 (Titolo IX, Capo III), che fissa anche il valore limite di esposizione. La Direttiva (UE) 2023/2668 ha abbassato il valore limite europeo: verifica lo stato del recepimento nazionale.
Prima di lavori, ristrutturazioni e demolizioni
È il caso più frequente in cui l’analisi diventa di fatto obbligatoria. Prima di lavori di demolizione o manutenzione, il datore di lavoro dell’impresa deve adottare ogni misura per individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, anche chiedendo informazioni al proprietario (art. 248 del D.Lgs. 81/2008). Se un materiale è sospetto e non ci sono documenti che ne attestino la composizione, si preleva un campione e lo si analizza. Un risultato positivo cambia l’intervento: servono un’impresa abilitata, un piano di lavoro da presentare alla ASL prima dell’inizio e procedure di confinamento.
Materiali presenti negli edifici: censimento e valutazione
Il proprietario o il responsabile di un edificio con materiali contenenti amianto (MCA) deve tenerli sotto controllo: il D.M. 6/9/1994 prevede l’ispezione, la valutazione dello stato di conservazione e un programma di controllo e manutenzione, con la nomina di un responsabile. La Legge 257/1992 prevede inoltre la comunicazione alla ASL dei materiali friabili presenti negli edifici, e molte Regioni hanno attivato censimenti e piani regionali amianto con obblighi specifici di notifica. In questa fase l’analisi conferma la natura del materiale; quando lo stato di conservazione è dubbio, il monitoraggio delle fibre in aria aiuta a capire se c’è rilascio.
Durante e dopo la bonifica
Durante la rimozione si eseguono monitoraggi ambientali delle fibre aerodisperse all’interno e all’esterno del cantiere, per verificare che il confinamento funzioni e che i lavoratori non siano esposti oltre i limiti. Al termine di una bonifica di materiali friabili in ambienti chiusi è prevista la verifica di restituibilità: l’ambiente può essere riconsegnato solo se la concentrazione di fibre in aria, misurata con microscopia elettronica (SEM) secondo il D.M. 6/9/1994, è inferiore al valore di riferimento previsto. Senza questo esito favorevole i locali non tornano all’uso ordinario.
Quale analisi per quale situazione
Sui materiali solidi si usano tecniche che identificano il tipo di fibra e ne stimano il contenuto: microscopia ottica (anche in luce polarizzata), diffrattometria a raggi X (DRX), spettroscopia infrarossa (FTIR) e microscopia elettronica (SEM). Per l’aria si contano le fibre raccolte su filtro con microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) o con SEM, quest’ultima più sensibile e in grado di distinguere le fibre di amianto da altre fibre. La scelta dipende dallo scopo: per le differenze tra i due metodi trovi una guida dedicata su MOCF e SEM.
Come si preleva un campione di materiale
Il prelievo di un materiale sospetto non è un’operazione da improvvisare: rompere un pezzo di lastra o grattare una coibentazione può liberare fibre. Inumidisci la zona, preleva un frammento piccolo ma rappresentativo dell’intero spessore indossando almeno un facciale filtrante FFP3, chiudi il campione in un doppio sacchetto sigillato ed etichettato e sigilla il punto di prelievo. Per materiali friabili o in ambienti frequentati è preferibile affidare il campionamento a un tecnico. Il campione va consegnato a un laboratorio qualificato secondo il D.M. 14/5/1996, con prove accreditate ove incluse nel campo di accreditamento del laboratorio partner esecutore.
Cosa fare se il risultato è positivo
Un materiale che contiene amianto non va necessariamente rimosso subito: se è compatto e in buone condizioni si può scegliere un programma di controllo periodico, l’incapsulamento o il confinamento, secondo i criteri del D.M. 6/9/1994. La rimozione diventa necessaria se il materiale è degradato, friabile o deve essere toccato da lavori. In ogni caso conserva il Rapporto di Prova insieme alla documentazione dell’edificio: è la base per la valutazione del rischio, per eventuali comunicazioni alla ASL e per il piano di lavoro dell’impresa che interverrà.
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Domande frequenti
- Devo analizzare l’amianto prima di una ristrutturazione?
- Se ci sono materiali sospetti senza documentazione sulla composizione, sì: l’impresa deve individuare l’eventuale amianto prima dei lavori. L’analisi del campione evita di scoprirlo a cantiere aperto.
- Chi è obbligato a far analizzare una copertura in eternit?
- Il proprietario o il responsabile dell’edificio deve valutarne lo stato di conservazione e tenerla sotto controllo. Le Regioni possono prevedere obblighi aggiuntivi di censimento e notifica: verifica il piano regionale amianto della tua zona.
- Posso prelevare da solo un campione di materiale sospetto?
- Per piccoli frammenti di materiali compatti è possibile con le dovute precauzioni (bagnatura, FFP3, doppio sacchetto). Per materiali friabili o in ambienti abitati è preferibile un tecnico.
- Cos’è la restituibilità degli ambienti dopo una bonifica?
- È la verifica finale che consente di riutilizzare locali bonificati da amianto friabile: si misura la concentrazione di fibre in aria con microscopia elettronica (SEM) secondo il D.M. 6/9/1994.
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Revisione tecnica: Giulio Morelli (RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
Ultimo aggiornamento: 2026-10-14 · Contenuto a cura della redazione di laboratorioaccreditato.org