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Amianto: il D.M. 6/9/1994 e la gestione del rischio

Il D.M. 6 settembre 1994 fornisce le metodologie tecniche per valutare il rischio, controllare, mantenere e bonificare i materiali contenenti amianto negli edifici, in attuazione della Legge 257/1992. Ti riguarda se sei proprietario o responsabile di un edificio, un condominio o un capannone con coperture in cemento-amianto, coibentazioni, pavimenti in vinil-amianto o canne fumarie sospette. Spiega cosa fare prima, durante e dopo un’eventuale bonifica.

Il contesto: Legge 257/1992 e D.M. 6/9/1994

La Legge 27 marzo 1992, n. 257 ha vietato estrazione, importazione, produzione e commercializzazione dell’amianto, ma non ha imposto la rimozione dei materiali già installati. Il D.M. 6 settembre 1994 indica quindi come gestire l’amianto ancora presente: individuare i materiali, valutarne lo stato, scegliere tra controllo nel tempo e bonifica, eseguire i lavori in sicurezza e verificare gli ambienti al termine. Per i lavoratori addetti a manutenzioni e bonifiche si applica il Capo III del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008.

Gli obblighi del proprietario o responsabile

Quando in un edificio sono presenti materiali contenenti amianto, il decreto prevede che il proprietario o il responsabile dell’attività designi una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento delle attività che possono interessarli, tenga un’idonea documentazione con l’ubicazione dei materiali, attui un programma di controllo e manutenzione con ispezioni periodiche e informi gli occupanti. Le Regioni possono prevedere ulteriori obblighi di censimento e comunicazione all’ASL, in particolare per i materiali friabili.

Valutazione dello stato dei materiali

Il decreto distingue i materiali friabili, che si sbriciolano con la semplice pressione delle dita e rilasciano fibre più facilmente, da quelli compatti come il cemento-amianto. Per questi ultimi la valutazione considera lo stato della superficie (erosione, fessurazioni, sfaldamenti), la presenza di stalattiti nei punti di gocciolamento e di materiale friabile a terra, l’esposizione agli agenti atmosferici. Molte Regioni hanno adottato indici di valutazione (per esempio gli algoritmi per le coperture) che traducono le osservazioni in priorità di intervento.

Le possibili strategie

Il decreto prevede tre metodi di bonifica: rimozione, che elimina definitivamente il rischio ma comporta la produzione di rifiuti e i rischi più elevati durante i lavori; incapsulamento, con prodotti penetranti o ricoprenti che bloccano le fibre e che richiede controlli nel tempo; confinamento, con una barriera fisica che separa il materiale dagli ambienti occupati. Se il materiale è in buone condizioni e non è soggetto a danneggiamento, la scelta può essere il mantenimento sotto controllo con un programma documentato.

Analisi: materiale, aria e restituibilità

Per sapere se un materiale contiene amianto si preleva un campione e lo si analizza in laboratorio: le tecniche più usate sono la microscopia ottica in contrasto di fase o in luce polarizzata, la spettroscopia infrarossa (FTIR), la diffrattometria a raggi X (DRX) e la microscopia elettronica a scansione con microanalisi (SEM-EDS). Per le fibre aerodisperse si filtra un volume noto d’aria e si contano le fibre con microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) o con SEM. Al termine di una bonifica di materiali friabili in ambienti confinati, la restituibilità richiede una concentrazione media di fibre non superiore a 2 fibre per litro, misurata in SEM secondo il decreto.

Cosa succede se non si interviene

Un materiale degradato che rilascia fibre espone gli occupanti a un rischio per la salute riconosciuto. L’ASL e il Comune possono ordinare interventi di bonifica entro termini definiti, anche con ordinanze sindacali, e i lavori su materiali contenenti amianto possono essere eseguiti solo da imprese iscritte all’Albo gestori ambientali nella categoria specifica, previa presentazione del piano di lavoro all’ASL (art. 256 del D.Lgs. 81/2008). La rimozione in proprio senza autorizzazione è illecita.

Differenze con l’esposizione professionale

Il D.M. 6/9/1994 riguarda gli edifici e le persone che li occupano. Per i lavoratori addetti alle bonifiche il valore limite di esposizione dell’art. 254 del D.Lgs. 81/2008, storicamente 0,1 fibre per cm³ come media ponderata su 8 ore, è stato abbassato a 0,01 fibre per cm³ dalla direttiva (UE) 2023/2668 (termine di recepimento: 21 dicembre 2025), che prevede inoltre il passaggio alla microscopia elettronica entro il 2029. Le analisi offerte sono eseguite da laboratori partner accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025, con prove accreditate ove incluse nel campo di accreditamento del laboratorio partner esecutore.

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Settori interessati

Approfondimenti normativi

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Fonti

Domande frequenti

Il D.M. 6/9/1994 obbliga a rimuovere l’amianto?
No. La rimozione è una delle possibili scelte: se il materiale è in buono stato si può mantenerlo sotto controllo, oppure incapsularlo o confinarlo. La decisione deriva dalla valutazione dello stato di conservazione.
Come si stabilisce se un materiale contiene amianto?
Solo con un prelievo e un’analisi di laboratorio (MOCF/MOLP, FTIR, DRX o SEM). L’aspetto visivo e l’epoca di costruzione aiutano a sospettarlo, ma non bastano per escluderlo o confermarlo.
Che differenza c’è tra analisi MOCF e SEM?
La MOCF conta le fibre in base alla forma ma non distingue l’amianto da altre fibre; il SEM con microanalisi identifica la composizione e rileva fibre più sottili. Per la restituibilità degli ambienti il decreto richiede il SEM.

Ultimo aggiornamento: 2026-10-14